* Art. 499 (Intervento) Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del
debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che,
al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati
ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da
pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro
risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è
disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569, deve
contenere l’indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per
partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di
residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l’esecuzione. Se l’intervento ha luogo per un credito di somma di
denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere
allegato, a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile delle
medesime scritture rilasciate a norma delle vigenti disposizioni. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve
notificare al debitore, entro dieci giorni successivi al deposito, copia del
ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se
l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore
pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza in cui è
disposta la vendita o l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore
utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono
forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per
l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il
pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di
trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in
sede di distribuzione. Con l’ordinanza con cui è disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli
artt. 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti
a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo,
disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell’ordinanza e
la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di sessanta giorni. All’udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per
i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in
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