*Art. 528 (Intervento tardivo) I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui
all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla
distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i
diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli
intervenuti in precedenza. I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se
intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della
somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione. *Art. 530 (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della
vendita) Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa
l'udienza per l'audizione delle parti. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa
il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le
opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di
proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti
comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la
vendita. Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e
dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non
siano intervenuti creditori, fino alla presentazione del ricorso, il giudice
dell’esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita;
altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto
i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo
525.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Successiva
Prima pagina di
questa legge