Art. 184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova) Nell’udienza fissata con l’ordinanza prevista dal settimo comma dell’articolo
183, il giudice istruttore procede all’assunzione dei mezzi di prova ammessi.
[secondo comma abrogato] Art. 185 (Tentativo di conciliazione) (185.1) Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti,
fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di
provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì la facoltà di
fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’art. 117.
Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi
rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il
potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con
scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della
parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa
da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’art. 116.
(185.2) Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque
momento dell’istruzione. (185.3) Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della
convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo. Art. 186 bis (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate) Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della
precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle
parti costituite. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone
la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso
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