*Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario) Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni
pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate, all’istituto vendite
giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato
nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di
commissionario. Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere
sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e
commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo
minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la
vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Se il valore delle cose risulta dal listino di Borsa o di mercato, la vendita
non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato. *Art. 534 bis (Delega delle operazioni di vendita) Il giudice con il provvedimento di cui all’articolo 530, può, sentiti gli
interessati, delegare all’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534,
ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a
un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui
all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice il
compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni
mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui
all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente
sezione. *Art. 534 ter (Ricorso al Giudice dell’esecuzione) Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il
professionista può rivolgersi al Giudice dell’esecuzione, il quale provvede con
decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto
decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso Giudice,
il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di
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