*Art. 565 (Intervento tardivo) I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata
nell'articolo 564, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono
alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo
soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in
precedenza e a norma dell'articolo seguente. *Art. 566 (Intervento dei creditori iscritti e privilegiati) I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza
indicata nell'articolo 564, ma prima di quella prevista nell'articolo 596,
concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti
di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti
dell'espropriazione. *Art. 567 (Istanza di vendita) Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita
dell’immobile pignorato. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni
dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonché
i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato
effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale
documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su
istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non
superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è
inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la
documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è
richiesta o non è concessa oppure se la documentazione non è integrata nel
termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo che precede, il
giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del
pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la
prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le
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