AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERAZIONE 8 agosto 2012
Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita'
ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole
vessatorie. (Provvedimento n. 23788).
L'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza dell'8 agosto 2012;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, attuazione
dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE sulla pubblicita'
ingannevole;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita', convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, ed in particolare l'art. 5, tutela amministrativa contro
le clausole vessatorie;
Ritenuto di dover adottare un regolamento al fine di disciplinare
la procedura istruttoria in materia di clausole vessatorie, le
modalita' di consultazione con le associazioni di categoria
rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio
interessate o loro unioni, nonche' la procedura di interpello, come
previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 1/2012;
Ritenuto di dover procedere ad una armonizzazione e semplificazione
delle esistenti procedure istruttorie, attraverso l'unificazione del
regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche
commerciali scorrette (delibera 15 novembre 2007, n. 17589 e
successive modificazioni) e del regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa
illecita (delibera 15 novembre 2007, n. 17590 e successive
modificazioni);
Ritenuto, pertanto, di adottare un unico regolamento contenente le
procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e
comparativa, di pratiche commerciali scorrette, e di clausole
vessatorie;
Vista la consultazione pubblica preventiva sulla bozza di
«Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita'
ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole
vessatorie», tenutasi dal 14 giugno al 13 luglio 2012;
Delibera
di approvare il «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia
di pubblicita' ingannevole e comparativa, pratiche commerciali
scorrette, clausole vessatorie», comprensivo di n. 2 formulari, il
cui testo allegato e' parte integrante del presente provvedimento.
Il regolamento sostituira': i) il regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa
illecita, di cui alla delibera dell'Autorita' del 15 novembre 2007,
n. 17590 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato
con delibera del 29 luglio 2009, n. 20223 (Gazzetta Ufficiale del 9
settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10 marzo 2010,
n. 20873 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera
del 9 febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n.
49); ii) il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pratiche commerciali scorrette, di cui alla delibera 15 novembre
2007, n. 17589 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283),
modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20222 (Gazzetta
Ufficiale del 9 settembre 2009, n. 209), con delibera del 10 marzo
2010, n. 20872 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con
delibera del 9 febbraio 2011, n. 22092 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo
2011, n. 49).
Il presente provvedimento verra' pubblicato nel Bollettino
dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato. Il
regolamento, comprensivo di n. 2 formulari, verra' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 agosto 2012
Il Presidente: Pitruzzella
Il segretario generale: Chieppa
REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITA'
INGANNEVOLE E COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, CLAUSOLE
VESSATORIE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "decreto sulla pubblicita' ingannevole": il decreto legislativo
2 agosto 2007, n. 145;
b) "Codice del Consumo": il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206 e successive modificazioni;
c) "Collegio": il Presidente e i Componenti dell'Autorita';
d) "Direzioni": le unita' organizzative in cui e' articolata la
Direzione Generale per la Tutela del Consumatore:
e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo, agisce
per fini che non rientrano nel quadro della sua attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale;
f) "professionista": l'operatore pubblicitario di cui all'articolo
2, lett. e), del decreto sulla pubblicita' ingannevole, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del
Consumo;
g) "microimprese": le entita', societa' o associazioni che, ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d-bis) del Codice del Consumo,
a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita'
economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di
dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
h) "clausole vessatorie": le clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli,
modelli o formulari di cui all'articolo 37- bis, comma 1, del Codice
del Consumo, che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34,
35 e 36, comma 2, del Codice del Consumo;
i) "Bollettino": il Bollettino dell'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato sul sito internet
istituzionale.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
dell'Autorita' in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa,
di pratiche commerciali scorrette, nonche' di clausole vessatorie.
Art 3
Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento e' il responsabile preposto
all'unita' organizzativa competente per materia, istituita ai sensi
dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o
altro funzionario dallo stesso incaricato.
2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile
alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere
informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato. Ove ne
ricorrano i presupposti comunica l'avvio del procedimento e provvede
agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'attivita'
istruttoria.
3. Qualora il committente di un messaggio pubblicitario o il
professionista non sia conosciuto, il responsabile del procedimento
richiede al proprietario del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia
in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo.
TITOLO II
Procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole
e comparativa, e di pratiche commerciali scorrette
Art. 4
Istanza di intervento
1. Ogni soggetto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b),
d-bis) del Codice del Consumo, od organizzazione, che ne abbia
interesse, puo' richiedere, attraverso comunicazione in formato
cartaceo o elettronico (webform o PEC), l'intervento dell'Autorita'
nei confronti di pubblicita' che ritenga ingannevole o illecita, ai
sensi del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole, ovvero
di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice
del Consumo.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza,
domicilio o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici,
indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax;
b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione del
professionista, della pubblicita' o della pratica commerciale oggetto
dell'istanza (in particolare data o periodo di diffusione del
messaggio o dell'iniziativa promozionale, mezzo di comunicazione
utilizzato, luogo e modalita' di attuazione della pratica) nonche'
del bene o servizio interessato;
c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorita',
copia eventuali reclami gia' inoltrati al professionista e l'esito
degli stessi, nonche' copia della corrispondenza intercorsa con il
medesimo professionista e/o della documentazione contrattuale;
inoltre, ove disponibile, copia dei messaggi oggetto dell'istanza di
intervento.
3. Nell'istanza di intervento devono essere indicate, a pena di
decadenza, eventuali esigenze di riservatezza. In tal caso, il
segnalante deve trasmettere anche una versione non riservata
dell'istanza di intervento, la cui valutazione e' rimessa al
responsabile del procedimento.
4. Gli elementi di cui al comma 2, lettera b), del presente
articolo, nonche' i dati identificativi del soggetto denunciante,
costituiscono elementi essenziali dell'istanza di intervento, in
assenza dei quali il responsabile dell'unita' organizzativa
competente per materia riscontra la non ricevibilita' della stessa,
informandone il Collegio, impregiudicata la possibilita' per il
denunciante di ripresentare l'istanza di intervento in forma
completa. Resta ferma in ogni caso la possibilita' per l'Autorita' di
procedere d'ufficio a ulteriori approfondimenti ai fini di un
eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell'articolo 6.
5. Ad eccezione dei casi di particolare gravita', qualora
sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio o la
pratica commerciale costituisca una pubblicita' ingannevole, una
pubblicita' comparativa illecita o una pratica commerciale scorretta,
il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio,
puo' invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili
di possibile ingannevolezza o illiceita' di una pubblicita' ovvero di
possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion).
Art. 5
Provvedimenti pre-istruttori
1. La fase pre-istruttoria puo' essere chiusa per uno dei seguenti
motivi:
a) irricevibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
b) archiviazione per inapplicabilita' della legge per assenza dei
presupposti richiesti dal decreto legislativo sulla pubblicita'
ingannevole o dal Codice del Consumo;
c) archiviazione per manifesta infondatezza per l'assenza di
elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
d) archiviazione ad esito dell'avvenuta rimozione da parte del
professionista dei profili di possibile ingannevolezza o illiceita'
di una pubblicita' ovvero di possibile scorrettezza di una pratica
commerciale (moral suasion), di cui all'articolo 4, comma 5.
Dell'esito di tale intervento, che verra' comunicato al
professionista, l'Autorita' puo' dare notizia utilizzando adeguate
modalita' informative e valutando eventuali esigenze di riservatezza
motivatamente rappresentate dal professionista;
e) archiviazione per manifesta inidoneita' del messaggio
pubblicitario o della pratica a falsare in misura apprezzabile il
comportamento economico del consumatore medio al quale e' diretta,
anche in ragione della dimensione minima della diffusione di un
messaggio o della localizzazione circoscritta di una pratica (de
minimis);
f) non luogo a provvedere per sporadiche richieste di intervento
relative a condotte isolate ovvero non rientranti tra le priorita' di
intervento dell'Autorita', in ragione degli obiettivi di
razionalizzazione, efficacia ed economicita' dell'azione
amministrativa. L'Autorita' puo' individuare con apposito atto le
priorita' di intervento che intende perseguire.
2. Qualora non venga avviato il procedimento nel termine indicato
dall'articolo 6, comma 1, la fase pre-istruttoria si intende chiusa
con non luogo a provvedere ai sensi della lett. f) del precedente
comma. Resta impregiudicata la facolta' dell'Autorita' di acquisire
successivamente agli atti l'istanza di intervento per procedere
d'ufficio ad un approfondimento istruttorio, fondato su elementi
sopravvenuti o su una diversa valutazione delle priorita' di
intervento. A tal fine le Direzioni informano periodicamente il
Collegio dei procedimenti definiti ai sensi del presente comma.
3. E' facolta' dell'Autorita' inviare una comunicazione
dell'avvenuta archiviazione o chiusura del procedimento
preistruttorio.
Art. 6
Avvio dell'istruttoria
1. 1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi
comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con
l'istanza di intervento di cui all'articolo 4, avvia l'istruttoria al
fine di verificare l'esistenza di pubblicita' ingannevoli o
comparative illecite, di cui al decreto legislativo sulla pubblicita'
ingannevole, ovvero di pratiche commerciali scorrette, di cui al
Codice del Consumo. L'avvio dell'istruttoria e' disposto entro il
termine di 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento e
tale termine e' interrotto in caso di richiesta di informazioni fino
alla ricezione delle stesse.
2. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio
dell'istruttoria, alle Parti e ne informa gli altri soggetti
interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi
dell'articolo 4. In ragione del numero elevato delle istanze di
intervento, questa comunicazione puo' essere attuata anche tramite
avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale
dell'Autorita'. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le
stesse sono effettuate mediante pubblicazione sul medesimo
bollettino. Dell'avvio dell'istruttoria puo' anche esserne data
comunicazione tramite la diffusione di un comunicato stampa,
informato il Collegio.
3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 2 sono indicati
l'oggetto del procedimento, gli elementi acquisiti d'ufficio o
contenuti nell'istanza di intervento, il termine per la conclusione
dell'istruttoria, l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento, l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti, la
possibilita' di presentare memorie scritte o documenti ed il termine
entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.
Art. 7
Termini del procedimento
1. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centoventi
giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di
avvio e di centocinquanta giorni quando si debba chiedere il parere
all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicita'
ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o
abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento
e' di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della
comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando si debba
chiedere il parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo sulla
pubblicita' ingannevole ovvero ai sensi dell'articolo 27, comma 6,
del Codice del Consumo.
3. L'Autorita' puo' prorogare il termine fino ad un massimo di
sessanta giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie,
nonche' in caso di estensione soggettiva od oggettiva del
procedimento. Con le stesse modalita', il termine puo' essere
altresi' prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, nel caso
in cui il professionista presenti degli impegni o emergano
sopravvenute esigenze istruttorie. Ove necessario, puo' essere
disposta l'acquisizione, da altre istituzioni o enti pubblici, di
informazioni essenziali ai fini della valutazione della fattispecie,
con assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per la
risposta. Il termine di conclusione del procedimento e'
conseguentemente prorogato fino a un massimo di 30 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 20 del presente
regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i
termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia
dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo, non
superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio.
Art. 8
Sospensione provvisoria della pubblicita'
o della pratica commerciale
l. In caso di particolare urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma
3, del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole e
dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, l'Autorita' puo'
disporre, d'ufficio e con atto motivato, la sospensione della
pubblicita' ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa
ritenuta illecita ovvero della pratica commerciale ritenuta
scorretta.
2. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio
dell'istruttoria o successivamente con apposita comunicazione,
individua i profili di gravita' e urgenza della pubblicita'
ingannevole o comparativa illecita ovvero della pratica scorretta e
assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per
presentare memorie scritte e documenti. Trascorso detto termine, il
responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per la
decisione.
3. Il Collegio puo' disporre con atto motivato la sospensione in
via provvisoria del messaggio pubblicitario o della pratica
commerciale anche senza acquisire le memorie delle parti quando
ricorrano particolari esigenze di indifferibilita' dell'intervento.
Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento
con il quale e' stata adottata la misura cautelare provvisoria, il
professionista interessato puo' presentare memorie scritte e
documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il Collegio
delibera la conferma o la revoca della sospensione provvisoria del
messaggio pubblicitario o della pratica commerciale entro il termine
di 30 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare.
4. Il provvedimento dell'Autorita' di sospensione della pubblicita'
ritenuta ingannevole o della pubblicita' comparativa ritenuta
illecita o della pratica commerciale ritenuta scorretta deve essere
immediatamente eseguita a cura del professionista. Il ricorso avverso
il provvedimento di sospensione dell'Autorita' non sospende
l'esecuzione dello stesso. Dell'avvenuta esecuzione del provvedimento
di sospensione, il professionista da' comunicazione all'Autorita'
entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.
Art. 9
Impegni
1. Entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla
ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il
professionista puo' presentare impegni tali da far venire meno i
profili di illegittimita' della pubblicita' o della pratica
commerciale. Gli impegni sono presentati mediante apposito formulario
(Allegato 1 al presente Regolamento). In caso di integrazione, il
professionista e' tenuto a presentare all'Autorita' un testo
consolidato degli impegni. E' onere del professionista, ove faccia
valere esigenze di riservatezza, presentare anche una versione non
riservata e non confidenziale degli impegni.
2. L'Autorita' valuta gli impegni e:
a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro
accettazione rendendoli obbligatori per il professionista,
chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione;
b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al
professionista per un'eventuale integrazione degli impegni stessi;
c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza/illiceita' di una
pubblicita' o scorrettezza di una pratica commerciale ovvero in
caso di inidoneita' degli impegni a rimuovere i profili contestati
nell'avvio dell'istruttoria, delibera il rigetto degli stessi,
comunicandolo tempestivamente alla Parte.
3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il
procedimento potra' essere riaperto d'ufficio, laddove:
a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o piu'
elementi su cui si fonda la decisione;
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni
trasmesse dalle parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
Art. 10
Partecipazione all'istruttoria
1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui puo' derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto
dell'istruttoria, hanno facolta' di intervenire nel procedimento in
corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto,
contenente:
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza,
domicilio o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici, di
posta elettronica e di eventuale fax;
b) l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
c) adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad intervenire,
anche con riferimento al contributo che il richiedente puo'
apportare all'istruttoria.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la
completezza della richiesta di partecipazione, comunica al
richiedente che lo stesso puo':
a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo
articolo 11;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.
Art. 11
Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni
e segreto d'uficio
1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente
detenuti dall'Autorita' nei procedimenti di cui al presente
regolamento e' riconosciuto nel corso dell'istruttoria dei
procedimenti stessi ai soggetti cui e' stato comunicato l'avvio del
procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonche' ai soggetti
ammessi ad intervenire di cui all'articolo 10.
2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni
riservate di carattere personale, commerciale, industriale e
finanziario, relative a persone e professionisti coinvolti nei
procedimenti, il diritto di accesso e' consentito, in tutto o in
parte, nei limiti in cui cio' sia necessario per assicurare il
contraddittorio.
3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti
all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di
un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un
professionista, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a
tali elementi.
4. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel
rispetto dei criteri ivi contenuti, gli uffici tengono conto,
adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle
persone e dei professionisti a che le informazioni riservate o i
segreti commerciali non vengano divulgati.
5. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra
elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione
del contenuto di atti.
6. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i
verbali delle adunanze del Collegio, nonche' i documenti inerenti a
rapporti tra l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea,
nonche' tra l'Autorita' e gli organi di altri Stati o di altre
organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la
divulgazione.
7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la
segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici
una apposita richiesta che deve contenere l'indicazione dei documenti
o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti
all'accesso, specificandone i motivi.
8. Il responsabile del procedimento, ove non ritenga sussistenti
gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a
giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne da' motivata
comunicazione agli interessati.
9. Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente il
differimento dell'accesso ai documenti sino a quando non sia
accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni e
comunque non oltre la comunicazione della data di conclusione della
fase istruttoria di cui all'articolo 16.
10. Le informazioni contenute nella documentazione acquisita
nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2 del presente
Regolamento sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia
di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale, di leale
collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria e quelli di collaborazione
di cui al regolamento CE n. 2006/2004.
11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e
motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro
trenta giorni.
Art. 12
Richiesta di informazioni e audizioni
1. Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso
dell'istruttoria ogni elemento utile alla valutazione della
fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e documenti ad
ogni soggetto pubblico o privato.
2. Il responsabile del procedimento, ove cio' sia necessario ai
fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o
venga richiesto da una delle parti, puo' disporre che le parti o i
terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del principio
del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro
svolgimento.
3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il
responsabile del procedimento o facente funzione. Le parti possono
farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia
che produce idoneo documento attestante il proprio potere di
rappresentanza.
4. Dello svolgimento delle audizioni e' redatto verbale, contenente
le principali dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni.
Il verbale e' sottoscritto, al termine dell'audizione, dal
responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando taluna
delle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere il verbale
ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.
Al termine dell'audizione e' consegnata una copia del verbale alle
parti intervenute che ne facciano richiesta.
5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere
effettuata registrazione, su idoneo supporto, delle audizioni.
Art. 13
Perizie, analisi statistiche ed economiche
e consultazioni di esperti
1. Ai fini della valutazione di qualsiasi elemento rilevante ai
fini dell'istruttoria, il Collegio puo' autorizzare le perizie e
analisi statistiche ed economiche, nonche' la consultazione di
esperti, proposte dal responsabile del procedimento.
2. Le universita', i centri di ricerca o gli istituti a carattere
scientifico incaricati dall'Autorita', designano i periti e i
consulenti ritenuti professionalmente piu' idonei a compiere
l'accertamento tecnico richiesto.
3. Nel caso in cui l'Autorita' disponga perizie e consulenze, ne e'
data comunicazione alle parti del procedimento.
4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal
responsabile del procedimento alle parti.
5. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'avvio del procedimento
e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10, possono nominare,
dandone comunicazione al responsabile del procedimento, un loro
consulente, il quale puo' assistere alle operazioni svolte dal
consulente dell'Autorita' e presentare, nel termine di dieci giorni
dalla comunicazione di cui al comma 4, scritti e documenti in cui
svolgere osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
Art. 14
Ispezioni
1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del
procedimento presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti
aziendali utili ai fini dell'istruttoria. Nei confronti delle
amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli
atti.
2. I funzionari dell'Autorita' incaricati dal responsabile del
procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su
presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto
dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il
ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed
esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel
caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non
veritieri.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o
di omissione, ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 8, comma
4, del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole ovvero
dall'articolo 27, comma 4, del Codice del Consumo, l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti
aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o
amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i
casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze segnalate
al riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati
ai fini dell'attivita' dell'impresa, indipendentemente dal livello di
responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del documento,
nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del
soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione
dei luoghi di residenza o domicilio estranei all'attivita'
aziendale oggetto dell'indagine;
b) controllare i documenti di cui al comma 4;
c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi
assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che
l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
7. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con
particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti,
e' redatto processo verbale.
8. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva, l'Autorita' puo'
avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza che agisce
con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.
Art. 15
Onere della prova
1. Qualora il responsabile del procedimento disponga, ai sensi
dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo sulla pubblicita'
ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo,
che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto
connessi alla pratica commerciale o alla pubblicita', comunica tale
incombente istruttorio alle parti, indicando gli elementi di prova
richiesti, la motivazione della richiesta stessa e il termine per la
produzione della prova.
Art. 16
Chiusura dell'istruttoria e richiesta di parere all'Autorita'
per le Garanzie nelle Comunicazioni
1. Il responsabile del procedimento, allorche' ritenga
sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di
conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non
inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie
conclusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento
rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'articolo
8, comma 6, del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole
ovvero all'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo, prima
dell'adempimento di cui al comma 2 del presente articolo, richiede il
parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale
trasmette gli atti del procedimento secondo le modalita' di cui
all'articolo 19, comma 1. L'Autorita' per le Garanzie nelle
Comunicazioni comunica il proprio parere entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere o senza che l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Autorita' Garante della
Concorrenza e del Mercato procede indipendentemente dall'acquisizione
del parere stesso. Nel caso in cui l'Autorita' per le Garanzie nelle
Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di
conclusione del procedimento e' sospeso, per un periodo massimo di
trenta giorni, dalla data di ricezione, da parte dell'Autorita' per
le Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie e documenti richiesti
sino alla data in cui pervenga il relativo parere.
Art. 17
Decisione dell'Autorita'
1. All'esito dell'istruttoria, il Collegio delibera l'adozione di
uno dei seguenti provvedimenti finali:
a) decisione di non ingannevolezza/illiceita' del messaggio
pubblicitario ovvero di non scorrettezza della pratica commerciale
o di chiusura del procedimento per insufficienza degli elementi
probatori, o per una delle ragioni di cui all'articolo 5, comma 1,
qualora i presupposti per l'adozione sono emersi solo nel corso
dell'istruttoria;
b) decisione di ingannevolezza/illiceita' del messaggio pubblicitario
ovvero di scorrettezza della pratica commerciale, accompagnata da
diffida e sanzione pecuniaria ed eventualmente da pubblicazione di
estratto del provvedimento e/o di una dichiarazione rettificativa
e/o dall'assegnazione di un termine per l'adeguamento della
confezione del prodotto;
c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per
il professionista, senza accertamento dell'infrazione contestata
in sede di avvio del procedimento.
2. Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene l'indicazione
del termine ed il soggetto presso cui e' possibile ricorrere.
3. Il provvedimento finale dell'Autorita' e' comunicato alle parti
ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento ed e'
pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino
pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'. Al fine di
assicurare la piu' ampia conoscenza della propria attivita'
istituzionale, l'Autorita' puo' rendere note le proprie decisioni
anche attraverso comunicati stampa.
4. In caso di violazioni ancora in essere alla data di adozione
della decisione di accertamento di una pubblicita' ingannevole o
illecita, ovvero di una pratica commerciale scorretta, il
professionista, nel termine stabilito nel provvedimento, e' tenuto a
fornire all'Autorita' una dettagliata e documentata relazione di
ottemperanza alla diffida.
Art. 18
Pubblicazione del provvedimento
o di una dichiarazione rettificativa
1. L'Autorita', con il provvedimento con cui dichiara
l'ingannevolezza della pubblicita' o l'illiceita' della pubblicita'
comparativa ovvero la scorrettezza della pratica commerciale posta in
essere dal professionista puo' disporre la pubblicazione della
pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione
rettificativa, a cura e spese del professionista, ai sensi
dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo sulla pubblicita'
ingannevole ovvero dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo.
L'Autorita' puo' altresi' disporre la pubblicazione degli impegni
ottenuti dal professionista a cura e spese del medesimo. In tali casi
l'Autorita' determina il mezzo e le modalita' di tali adempimenti ed
il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del
provvedimento che dispone la pubblicazione della pronuncia,
integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione
rettificativa, ovvero degli impegni, viene inviata al proprietario
del mezzo attraverso il quale la pubblicazione deve essere
effettuata. La dichiarazione rettificativa puo' essere disposta in
forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario o
la pratica commerciale e' indirizzata personalmente ai destinatari e
questi sono determinabili.
2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della
dichiarazione rettificativa ovvero degli impegni di cui al comma 1,
il professionista ne da' immediata comunicazione all'Autorita',
trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell'elenco dei destinatari
cui e' stata indirizzata la comunicazione individuale quando, ai
sensi del comma 1, debba essere indirizzata personalmente ai
destinatari dell'originario messaggio pubblicitario o pratica
commerciale.
Art. 19
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
consegna a mano contro ricevuta, posta elettronica certificata e
firma digitale, posta elettronica e fax. In caso di trasmissione
tramite posta elettronica certificata o fax, i documenti si
considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono
stati inviati, salvo prova contraria.
2. Alle Parti interessate e ai soggetti eventualmente intervenuti
nel procedimento le comunicazioni vengono effettuate per posta
elettronica o al domicilio dagli stessi indicato. Al professionista
le comunicazioni vengono effettuate presso l'ultima residenza,
domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici
registri. Se le comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono
effettuate mediante pubblicazione di un avviso nel bollettino
pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorita'.
3. L'avvio del procedimento di inottemperanza e' comunicato con le
modalita' di cui al comma 1.
Art. 20
Autodisciplina
1. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
sulla pubblicita' ingannevole ovvero dell'articolo 27-ter del Codice
del Consumo, richiedono la sospensione del procedimento dinanzi
all'Autorita', devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova
dell'esistenza del procedimento dinanzi all'organismo di
autodisciplina, con le indicazioni idonee ad individuare tale
organismo e l'oggetto del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza di
sospensione di cui al comma 1 del presente articolo, ne da'
comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione di
osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la
pronuncia del Collegio sull'istanza. Il responsabile del procedimento
da' altresi' tempestiva comunicazione alle parti della cessazione
della causa di sospensione.
TITOLO III
Procedure in materia di tutela amministrativa
contro le clausole vessatorie
Articolo 21
Procedimento per la declaratoria di vessatorieta'
delle clausole
1. I procedimenti in materia di tutela amministrativa contro le
clausole vessatorie di cui all'articolo 37-bis, commi 1 e 2, del
Codice del Consumo sono disciplinati dai seguenti articoli del
presente regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo 5;
articolo 6; articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13;
articolo 14; articolo 16, commi 1 e 2; articolo 17, commi 2 e 3;
articolo 19. Ai medesimi procedimenti si applicano altresi' le
disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse puo'
richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o
elettronico (webform o PEC), l'intervento dell'Autorita' nei
confronti di clausole inserite in contratti tra professionisti e
consumatori, di cui all'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del
Consumo, che ritenga vessatorie.
3. Le Camere di Commercio o loro unioni, possono presentare denunce
all''Autorita' ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, del Codice del
Consumo, in particolare nell'ambito delle competenze ad esse
attribuite dall'articolo 2, comma 2, lett- h) ed i), della legge n.
580/93 e successive modificazioni.
4. Ad eccezione dei casi di particolare gravita', qualora
sussistano fondati motivi tali da ritenere che clausole inserite in
contratti tra professionisti e consumatori di cui all'articolo
37-bis, comma 1, del Codice del Consumo siano vessatorie, il
responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio,
puo' informare per iscritto il professionista della probabile
vessatorieta' della clausola contrattuale (moral suasion).
5. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1 e 2, del
Codice del Consumo il termine di conclusione e' di centocinquanta
giorni, decorrente dalla data di protocollo della comunicazione di
avvio ovvero di duecentodieci giorni nel caso in cui il
professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero.
Con provvedimento motivato del Collegio, il termine puo' essere
prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni, in presenza di
particolari esigenze istruttorie, nonche' in caso di estensione
soggettiva od oggettiva del procedimento.
6. Entro 30 giorni dall'avvio dell'istruttoria il responsabile del
procedimento - informata l'Autorita' - provvede alla pubblicazione,
nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorita',
di un comunicato ai fini della consultazione di cui all'articolo
37-bis, comma 1, del Codice del Consumo. Il comunicato indica, tra
l'altro, la clausola, il settore economico specificamente interessato
dall'istruttoria ed altre informazioni utili ai fini delle
consultazione. Possono partecipare alla consultazione le associazioni
di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e
le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle
clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica
esperienza maturata nel settore. Possono altresi' partecipare alla
consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative a
livello nazionale riconosciute e iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 137 del Codice del Consumo. Ai fini della partecipazione
alla consultazione i soggetti interessati devono fornire le
informazioni indicate nella citata sezione del sito internet relative
alla loro qualificazione e alla sussistenza dell'interesse alla
consultazione. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione del comunicato i soggetti aventi le caratteristiche
sopra indicate possono inviare i propri commenti per iscritto
all'Autorita' tramite una casella di posta elettronica dedicata alla
consultazione (consultazione obbligatoria).
7. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento
puo' chiedere alle autorita' di regolazione o vigilanza dei settori
interessati dall'istruttoria di esprimere un parere in merito
all'oggetto del procedimento. Le suddette autorita' trasmettono il
proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta (consultazione
facoltativa).
8. Nei procedimenti di cui all'articolo 37-bis, commi 1 e 2, del
Codice del Consumo, il responsabile del procedimento comunica il
provvedimento finale dell'Autorita' alle parti e ai soggetti
eventualmente intervenuti nel procedimento. Oltre a quanto disposto
dall'articolo 17, comma 2, del presente regolamento, il provvedimento
e' altresi' pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, anche
per estratto, in apposita sezione del sito internet istituzionale
dell'Autorita', nonche', a cura e spese dell'operatore che ha
adottato la clausola ritenuta vessatoria, nel sito dell'operatore
stesso e mediante qualsiasi altro mezzo che l'Autorita' abbia
ritenuto opportuno e idoneo per informare compiutamente i
consumatori.
Articolo 22
Interpello in materia di clausole vessatorie
1. Le imprese direttamente interessate possono interpellare in via
preventiva l'Autorita' in merito alla vessatorieta' delle clausole,
che esse intendono utilizzare nei contratti con i consumatori che si
concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con
la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. A pena di
irricevibilita', l'interpello e' richiesto attraverso comunicazione
in formato cartaceo o elettronico (PEC), utilizzando l'apposito
formulario (Allegato 2 al presente Regolamento), completato in ogni
sua parte.
2. Ai fini del prodursi degli effetti di cui al comma 3
dell'articolo 37-bis del Codice del Consumo, l'impresa richiedente
l'interpello deve indicare compiutamente le ragioni e gli obiettivi
che motivano l'inserimento della singola clausola, la sua non
vessatorieta' anche in relazione all'eventuale rilevanza di altre
clausole contenute nel medesimo contratto o in altro contratto al
quale il primo e' collegato o dal quale dipende, nonche' le modalita'
e circostanze in cui avverra' la negoziazione e conclusione del
contratto.
3. Il responsabile del procedimento puo' disporre che il
richiedente l'interpello sia sentito in audizione.
4. Dalla data di ricezione del formulario di cui al comma 1,
l'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro centoventi giorni. In
caso di informazioni gravemente inesatte, incomplete o non veritiere,
ovvero di estensione dell'oggetto dell'interpello il responsabile del
procedimento ne informa il Collegio e la parte. In tali casi, il
termine decorre nuovamente dal ricevimento delle informazioni che
integrano l'interpello o dell'istanza che ne estende l'oggetto.
5. ll responsabile del procedimento puo' chiedere alle autorita' di
regolazione o vigilanza dei settori interessati dalla clausola
oggetto di interpello, nonche' alle camere di commercio o alle loro
unioni, di esprimere un parere in merito alla clausola entro 30
giorni dalla richiesta. Informata l'Autorita', detta consultazione
puo' avvenire anche attraverso le modalita' indicate dall'articolo
21, comma 6, del presente regolamento.
6. Laddove, all'esito dell'interpello, non sia ravvisata la
vessatorieta' della clausola, l'Autorita' puo' anche astenersi
dall'adottare una risposta formale e motivata. Decorsi i 120 giorni,
la clausola deve ritenersi approvata.
7. E' facolta' dell'Autorita' pubblicare in apposita sezione del
proprio sito internet e/o sul proprio bollettino le risposte alle
domande di interpello, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza
motivatamente rappresentate dal professionista.
8. L'accesso al fascicolo e' consentito a conclusione della
procedura di interpello ai fini della tutela in sede giurisdizionale.
TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 23
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non
trovano piu' applicazione le discipline di cui al:
- regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita'
ingannevole e comparativa illecita, di cui alla delibera
dell'Autorita' del 15 novembre 2007, n. 17590 (G.U. del 5 dicembre
2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20223
(G.U. del 9 settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10
marzo 2010, n. 20873 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76) e con
delibera del 9 febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo
2011, n. 49);
- regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche
commerciali scorrette, di cui alla delibera dell'Autorita' del 15
novembre 2007, n. 17589 (G.U. del 5 dicembre 2007, n. 283),
modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20222 (G.U. del 9
settembre 2009, n. 209), con delibera del 10 marzo 2010, n. 20872
(Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9
febbraio 2011, n. 22092 (Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2011, n. 49).
Art. 24
Disposizioni transitorie
1. Le istanze di intervento non ancora definite alla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono valutate tenuto anche
conto del ridotto interesse dell'Autorita' ad intervenire in
considerazione delle priorita', anche temporali, di intervento della
stessa e i termini di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6,
comma 1, decorrono trascorsi 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
2. L'articolo 9 si applica agli impegni presentati dopo l'entrata
in vigore del presente regolamento.