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Data: 05/04/2011 11:00:00 - Autore: Paolo Storani In data 29 mar '11 il Dott. Cesare MARZIALI, togato del Tribunale di Fermo e reggente della Sezione Distaccata di Sant'Elpidio a Mare, ha emesso una significativa ordinanza, consultabile quale allegato, che merita di essere sottoposta all'attenzione dei lettori di Studio Cataldi per un loro vaglio. Il Titolare della sede elpidiense deve avere studiato il fascicolo processuale e, prima di statuire sulle reciproche istanze istruttorie sviluppate hinc et inde, ha inteso fare applicazione della proposta conciliativa, sotto comminatoria di far leva sull'Art. 96, terzo comma, c.p.c. nuova versione. Si deve alla Novella di cui alla Legge n°69 del 18 giu '09 l'introduzione nel nostro Ordinamento del potere conferito al giudice di condannare anche D'UFFICIO ex Art. 96 3° c. c.p.c. la parte interamente soccombente al pagamento a vantaggio della controparte di un importo ulteriore rispetto alle spese di lite correlate invece all'Art. 91 c.p.c. Sembrerebbe a braccio una sanzione civile tesa a ristorare il pregiudizio patito dalla parte poi vittoriosa per l'esser stata coinvolta ingiustamente nella vicenda processuale. Il comma aggiunto all'Art. 96 c.p.c. si applica a decorrere dal 4 lug '09 ai giudizi instaurati dopo tale data d'entrata in vigore. In effetti, il provvedimento, inedito e recentissimo, parrebbe atteggiarsi in armonia con le posizioni di critica assunte dall'Avvocatura avverso l'introduzione della mediazione ai fini della conciliazione, con l'ovvia e scontata considerazione che l'opera attiva del giudice è ...GRATIS essendo un 'servizio' full inclusive ricompreso nel versamento del contributo unificato. Rileverete dalla lettura della meritoria ordinanza che il Giudice Unico esige una chiara ed univoca presa di posizione in proposito ("anche se negativa o interlocutoria"), in endiadi con la chance tributata ora al terzo comma dell'Art. 96 c.p.c. di irrogare una condanna al pagamento di una somma determinata equitativamente in maniera SVINCOLATA dalla verifica di qualsiasi valutazione interente il comportamento della parte. Un INCENTIVO a ricercare un accordo che, se adottato da tutti i magistrati, renderebbe pleonastica la Riforma sulla mediazione. Notate come anche la tempistica sia calibrata in modo opportuno, con il rinvio alla seconda metà di ott '11 per la statuizioni istruttorie, quasi che il differimento fosse stato modellato sui quattro mesi della mediazione contemplati all'Art. 6 del Decreto Legislativo n°28 del 2010. Occorre, però, la presenza di una nuova figura di Magistrato di nuovo conio "che cadenza i ritmi processuali con la possibilità di modulare le attività che reputa più utili e pressanti anche in funzione acceleratoria, ma senza troppe pastoie e senza eccessivo rigore" come mi sforzavo di sostenere nel mio testo "Il procedimento sommario di cognizione nei sinistri stradali" edito da Maggioli nel giugno 2010, con cui, bandito ogni misoneismo, con il filo rosso del nuovo, agile rito ho inteso rivisitare in modo concreto tutta l'opera riformatrice del Legislatore degli ultimi anni. Forse gli 'Organismi presso i Tribunali' ai quali si riferisce l'Art. 18 del suddetto Decreto Legislativo n°28/'10 esistevano già ed erano i Giudici. Tra l'altro, di recente i guizzi intellettuali più fattivi provengono proprio dalla magistratura di prossimità, come nel caso della pronuncia interlocutoria in commento. Il form qui in calce è a Vostra completa disposizione per raccogliere considerazioni e spunti di riflessione. |
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