|
Data: 18/04/2011 11:00:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni
Equipollenza dei titoli di studio esteri ciclo primario e secondario (art. 2 L. 148/2002) - (Normativa di riferimento: D. Lgs 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 379 come mo-dificato dall'art. 13 della L. 29/1/06, n. 29; 3° c. dell'Art. 26 del D. Lgs 19.11.07, n. 251)
I cittadini dell'Unione Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico dello status di protezione sussidiaria, possono chiedere l'equipollenza, a tutti gli effetti di legge, dei seguenti titoli di studio conseguiti all'estero:
1. attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria;
2. licenza secondaria di primo grado;
3. qualifica professionale;
4. diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Per ottenere l'equipollenza all'attestato conclusivo del ciclo di istruzione
primaria, lo stu-dente deve aver frequentato almeno 5 anni di scuola
elementare. Per ottenere l'equipollenza con la Licenza di scuola
secondaria di primo grado italiana (li-cenza media), lo studente deve aver
frequentato almeno 8 anni di scuola.
E' necessario presentare la seguente
documentazione: 1. Domanda di
equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale (v. fac simile
domanda Modello A) 2. Titolo di
studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da: • traduzione in
lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall'Autorità
diplomatico-consolare o da un traduttore giurato; • legalizzazione da
parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italia-na della firma della
Autorità che ha emesso l'atto; • dichiarazione dell'Autorità
diplomatico-consolare italiano competente re-lativa alla natura giuridica della
scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo
l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato con-seguito (con
specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del di-ploma ai
fini del proseguimento degli studi o professionale.
3. Certificato di cittadinanza
europea; 4. Curriculum degli studi
seguiti dall'interessato, distinto per anni scolastici, possibil-mente con
l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito
positi-vo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia. Tale
curriculum, redatto e fir-mato dall'interessato stesso, indicherà inoltre
l'esito favorevole di esami finali da lui soste-nuti o eventuali esperienze di
lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l'equipollenza.
Programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla
scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione
ufficiale in lingua italiana. Qualora le au-torità scolastiche straniere non
dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza di-plomatico-consolare
italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni
ufficiali locali. 5. Ogni altro titolo o
documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i dati
riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale
in lingua italiana. 6. Eventuali atti
(anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lin-gua
italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d'italiano; partecipazione
ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o
aziende italiane, ecc.). Se lo stu-dente non ha titoli comprovanti la conoscenza
della lingua e letteratura italiana, dovrà so-stenere un apposito esame
integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite
caso per caso dall'Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il
quale si richiede l'equipollenza (D.M. 1° febbraio
1975). 7. Dichiarazione della competente
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, rela-tiva al criterio di
valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui
risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio
massimo. 8. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli
presentati.
Per "rifugiato" si intende il cittadino straniero il
quale, per il timore fondato di essere per-seguitato per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione
politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e
non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale
Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o,
a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di
esclusione di cui all'articolo 10 D.Lgs 251/2007;
Per "persona ammissibile alla protezione sussidiaria", si
intende il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussisto-no fondati motivi di
ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apoli-de, se
ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale,
correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal
presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole
avvalersi della protezione di detto Paese; Per “Rappresentanza
diplomatico-consolare competente” si intende l'Ambasciata o il Consolato
italiano con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli,
ovvero, se si tratta di scuola istituita da un Paese terzo, la Rappresentanza
diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove ha sede la casa
madre.
Riconoscimento dei titoli di studio universitari esteri e di istruzione
superiore ai fini dell'iscrizione a corsi universitari (normativa di
riferimento: art.170 del R.D. n.1592/1933; art. 387 D. Lgs 297/94; legge
11.7.2002 n. 148)
La legge 148/02 (articolo 2) ha recepito quanto
stabilito dalla Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di
studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ad ulteriori
corsi di studio universitari (di laurea, di laurea specialistica, di
specializzazione, di dottorato di ricerca). La competenza per il
riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzio-ne superiore dei periodi di
studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli stu-di di
qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e
agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito
della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti. Fatti salvi gli
accordi bilaterali in materia e le convenzioni interna-zionali. Ai
sensi della succitata legge 148/2002, il riconoscimento dei titoli
accademici stranieri per finalità diverse (ad esempio per l'accesso al pubblico
impiego o alle professioni) deve essere operato dalle competenti
Amministrazioni dello Stato e non più dalle università es-sendo stato abrogato
quanto stabilito dall'articolo 332 del Testo Unico 1592/33.
La domanda deve essere indirizzata al Rettore di un Ateneo nel cui Statuto
figura un corso di studi comparabile con quello completato all'estero. I
documenti da allegare sono: • originale del titolo finale di scuola
secondaria superiore(o certificato sostitutivo), che sia valido per l'ammissione
all'università del Paese in cui esso è stato conse-guito; • traduzione
ufficiale in italiano del certificato o diploma di cui alla lettera
a); • dichiarazione di valore sullo stesso titolo di cui alla lettera
a), rilasciata dalla Rap-presentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese
al cui ordinamento didatti-co si riferisce il titolo stesso; • titolo
accademico - in originale – di cui si richiede il riconoscimento, anch'esso
accompagnato dalla traduzione ufficiale in italiano e da dichiarazione di
valore, ri-lasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel
Paese al cui or-dinamento universitario il titolo fa
riferimento; • certificato – in originale – con il dettaglio dei corsi
seguiti e degli esami sostenuti all'estero per conseguire il titolo accademico
straniero di cui alla lettera d); • traduzione ufficiale in italiano del
certificato di cui alla lettera e); • programmi di studio (su carta
intestata dell'università straniera o avvalorati con timbro della università
stessa),di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa
traduzione in italiano; l'autenticità di tali programmi, come pure di tut-ta la
documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza
Di-plomatica o Consolare italiana in loco; • generalmente, anche 2
fotografie formato tessera, di cui una autenticata.
I cittadini Comunitari residenti in Italia, dopo aver fatto perfezionare la
loro documentazio-ne dalla Rappresentanza Italiana competente, potranno
presentare la loro domanda di rico-noscimento direttamente alla Segreteria
dell'Università Italiana prescelta (termine di pre-sentazione 5 novembre con
possibilità di dilazione fino al 31 dicembre – di ogni anno).
I cittadini Comunitari residenti all'estero e gli Extra Comunitari residenti
all'estero o resi-denti in Italia, ma sprovvisti di regolare permesso di
soggiorno, dovranno presentare la do-manda di riconoscimento, corredata di tutta
la documentazione richiesta, alla Rappresentan-za Diplomatica competente per
territorio nel Paese al cui ordinamento universitario si riferi-sce il titolo
straniero; la Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale
delle richieste, provvede poi al loro inoltro alle università italiane (termine
di presentazione il 31 agosto di ogni anno). Le Università
si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta
giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le
autorità accade-miche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso
fino al compimento, entro i 30 giorni successivi degli atti supplementari.
Decorso tale ultimo termine, è possibile presentare ricorso,
senza che sia stato adottato al-cun provvedimento, il richiedente può presentare
ricorso giurisdizionale al Tribunale ammi-nistrativo regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine pre-visto per
quest'ultimo, può presentare istanza al MIUR, che, nei successivi venti giorni,
se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda,
dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università
si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in
as-senza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte
del Ministero o della pronuncia dell'università è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Le
autorità accademiche possono dichiarare l'equivalenza, a tutti gli effetti del
titolo acca-demico estero con quello corrispondente dell'Università italiana;
oppure garantire il ricono-scimento parziale di singoli esami, con la
conseguente necessità per l'interessato di iscriver-si ad un anno intermedio del
corso di studi italiano per completare gli esami, ed, eventual-mente, preparare
e discutere la tesi finale. L'iter di equivalenza/riconoscimento si conclude
con l'emanazione di un decreto rettorale che rende esecutiva la delibera del
Senato Accademico. Il riconoscimento dei titoli accademici stranieri può aver
luogo anche in base a specifici ac-cordi culturali bilaterali stipulati con
altri Paesi o convenzioni. Organi competenti a fornire informazioni
dettagliate sui documenti da allegare alla do-manda e sulle caratteristiche
formali sono le autorità diplomatiche italiane all'estero, e, in I-talia, le
Segreterie Studenti o gli Uffici per gli Studenti Stranieri presso le singole
universi-tà. Le Ambasciate che rappresentano presso le varie nazioni
straniere il nostro Ministero degli Affari Esteri, in materia di titoli
stranieri fanno riferimento al seguente ufficio ministeriale: MAE – Direzione
Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale – Ufficio VI – P.le della
Farnesina, 1 – 00194 ROMA –
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti da cittadini italiani in
scuole straniere in Italia (normativa di riferimento: D.Lgs 16.4.1994,
n.297, Art. 382) I cittadini italiani residenti o che abbiano
risieduto all'estero per motivi di lavoro o profes-sionali e i loro congiunti,
allo scopo di concludere il ciclo di studi frequentato all'estero,
possono iscriversi presso una scuola straniera, nel territorio
italiano, dello stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello
della scuola frequentata all'estero e chiedere i bene-fici previsti dall'art.
379 del D.Lgs 297/94, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei
titoli di studio conseguiti nelle scuole straniere in Italia, Per tali
finalità il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,
rilascia un “nul-la osta” alla prosecuzione degli studi presso la scuola
straniera in Italia, dopo aver verifica-to la conformità della domanda di
iscrizione in riferimento a quanto detto in precedenza, e dopo aver accertato
che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed
autorizzata dallo Stato italiano ai sensi dell'art. 266 del D. Lgs
297/94. La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio
conseguito presso la scuola straniera viene rilasciata dall'Ufficio Scolastico
Provinciale a cui l'interessato presenta la relativa domanda corredata dal nulla
osta, nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare italiana da cui
risulta che l'interessato è cittadino italiano residente o che abbia risieduto
all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri
familiari. Per ottenere il “nulla osta” alla prosecuzione degli studi
presso scuole straniere autorizzate dallo Stato italiano i cittadini italiani
residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o
professionali propri o dei propri congiunti, devono presentare un'apposita
do-manda (come da fac–simile riportato nel Modello B), al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione
- Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e
per l'autonomia scolastica, prima dell'inizio delle attività didattiche
del nuovo anno scolastico, al quale si riferisce la doman-da stessa. Nei casi in
cui il trasferimento da una scuola straniera all'estero ad una scuola straniera
in Italia avviene durante l'anno scolastico, la richiesta di “nulla osta” può
essere presentata dall'interessato al predetto Ufficio al momento del rientro in
Italia. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 1.
Attestazione del competente Ufficio consolare italiano comprovante la
condi-zione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per
motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti. 2. Attestato
di promozione dell'ultima classe frequentata all'estero, accompagnato da
traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero
dall'autorità diploma-tico-consolare italiana, ovvero rilasciato da una Pretura
civile. La firma del Capo d'istituto che ha rilasciato il suddetto attestato
sarà confermata dall'autorità diplomatico-consolare i-taliana competente. 3.
Dichiarazione dell'autorità diplomatico-consolare italiana competente riguardo
alla posizione giuridica (statale, legalmente riconosciuta, privata) della
scuola straniera fre-quentata, nonché all'ordine e al grado degli studi compiuti
all'estero dall'interessato secon-do l'ordinamento vigente nel Paese di
provenienza, e al numero complessivo di classi di scolarità necessari
nell'ordinamento scolastico straniero per ottenere l'attestato di cui al punto
2. 4. Certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola straniera in Italia
con l'indicazione della classe e dell'anno scolastico relativi al momento del
rientro dall'estero in Italia, con traduzione ufficiale. 5. Curriculum degli
studi seguiti dal richiedente all'estero e in Italia, distinto per anni
scolastici. Detto curriculum deve essere redatto e firmato dall'interessato e,
nel caso si tratti di un minorenne, controfirmato da uno dei genitori o da chi
ne fa le veci. Il “nulla osta” è valido solo per la prosecuzione degli studi
presso la scuola straniera ove l'interessato ha presentato domanda di
iscrizione. Pertanto, qualora il medesimo si trasferi-sca presso un'altra scuola
straniera deve chiedere un nuovo nulla osta per l'iscrizione alla nuova
scuola. Il “nulla osta” ha come unico scopo quello di verificare: a) la
continuazione degli studi presso una scuola straniera costituisce la
conclusio-ne di un ciclo di studi frequentato presso una scuola straniera
all'estero. Per ciclo di studi si intende il periodo che si conclude con il
conseguimento di un titolo di studi straniero che può essere dichiarato
equipollente ad un titolo finale italiano da considerarsi corrisponden-te,
secondo le disposizioni della legge; b) la scuola straniera in Italia fa
parte dello stesso o di un ordinamento simile a quello della scuola frequentata
all'estero; c) la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di
riferimento ed è autoriz-zata al funzionamento in Italia ai sensi del D.P.R.
18/4/94, n.389 (ex legge 1630/40), o è stata esplicitamente riconosciuta per
legge dallo Stato italiano. Il “nulla osta” deve essere allegato alla domanda
di equipollenza da presentare all'Ufficio Scolastico Provinciale per il
riconoscimento del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera in
Italia.
Procedure per il riconoscimento titoli di studio stranieri per
l'ammissione a concorsi e bor-se di studio (art. 5 L.
148/2002) Come accennato all'inizio del presente
lavoro, il Regolamento di cui al DPR 389/2009 dispiega le procedure per il
riconoscimento dei titoli di studio, per fini diversi da quelli si-nora
descritti, conseguiti da studenti rispettivamente: a)
presso istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti
alla Unione europea e allo Spazio economico
europeo, nonché della Confederazione svizzera, statali o
ricono-sciuti dallo Stato o accreditati nello
Stato di origine, abilitati al rilascio di titoli di stu-dio. L'Accordo
sullo Spazio Economico Europeo è entrato in vigore il primo gennaio 1994. A
seguito dell'allargamento avvenuto il 1 maggio 2004, esso riguarda i 25 paesi
dell'UE e i paesi dell'EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio): Islanda,
Lichtenstein e Norve-gia. La Svizzera, anch'essa membro dell'EFTA, non fa parte
di questo accordo.
b) presso istituti di istruzione superiore stranieri dei
Paesi diversi da quelli di cui alla lettera
a), statali o riconosciuti dallo Stato o accreditati nello
Stato di origine, abi-litati al rilascio di titoli di
studio e di documentata rilevanza scientifica sul piano
interna-zionale.
Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai
pubblici concorsi (art. 3 DPR 389/2009) Coloro che hanno
conseguito un titolo di studio presso paesi stranieri e intendano
parte-cipare a pubblici concorsi in Italia, devono seguire la stessa procedura
prevista dall'art. 38 c. 3 del D.L.vo 165/2001 per gli studenti dei paesi
comunitari. Gli interessati devono
inviare la domanda al Ministero e alla
Presidenza del Consi-glio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica
corredata dei seguenti do-cumenti:
a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;
b) certificato analitico degli
esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato
conse-guito il titolo di studio e tradotto; c)
dichiarazione di valore in loco
della Rappresentanza diplomatico-consolare ita-liana competente per
territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di
studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo
di studio e natura giuridica dell'istituto
che lo ha rilasciato nell'ambito
del predetto ordinamento; d) bando del
concorso cui si intende partecipare con evidenziati i requisiti previsti
per l'accesso.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha
diretta competenza nelle valutazioni concernenti il riconoscimento:
a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione
di punteggio per la definizione della gra-duatoria definitiva in
caso di pubblici concorsi, nonché ai
fini della progressione in carriera, su
richiesta dell'amministrazione interessata; b) dei titoli
di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini
previdenziali; c) dei titoli di studio, ai fini
dell'iscrizione ai Centri per l'impiego, ferma restando la
procedura di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti
di istruzione superiore, ai fini dell'accesso al
praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della
laurea e della laurea spe-cialistica o magistrale, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e il
Consiglio o Col-legio nazionale
della relativa categoria professionale, se
esistente. Le amministrazioni interessate per il
riconoscimento di titoli di studio inviano al
Mini-stero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti:
a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto
di istruzione superiore straniero: 1) titolo
di studio, tradotto e legalizzato;
2) certificato analitico degli esami
sostenuti, rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di
studio e tradotto;
3) dichiarazione di valore in loco
della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per
territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il tito-lo di
studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo
di studio e natura giuridica dell'istituto
che lo ha rilasciato nell'ambito
del predetto ordinamento;
4) documentazione comprovante la finalità per
la quale e' richiesto il ricono-scimento del titolo di studio;
b) ove il titolo di
studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore:
1) titolo di studio
tradotto; 2)
certificato analitico degli esami sostenuti,
rilasciato dall'Istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
3) documentazione
comprovante la finalità per la quale e' richiesto
il ricono-scimento del titolo di studio.
Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero per
assegnazioni di borse di studio e benefici riconosciuti da pubbliche
amministrazioni diverse dal Miur (art. 4 DPR 389/2009) La
procedura per la valutazione dei titoli
di studio conseguiti sia nei paesi dell'U.E. che
stranieri, ai fini della partecipazione a
selezioni per l'assegnazione di borse di stu-dio e altri
benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o
riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è
di competenza dell'amministrazione interessata, previa ac-quisizione
del parere obbligatorio del Ministero dell'istruzione (Miur). A
tal fine le amministrazioni interessate trasmettono la
documentazione descritta nel pa-ragrafo precedente, sub lettera a) e sub b) a
seconda se trattasi di titoli conseguiti in paesi comunitari o stranieri,
al Miur. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze,
il Miur trasmette il proprio motivato parere alle
amministrazioni competenti, le quali adot-tano il provvedimento di
riconoscimento. Il provvedimento è comunicato all'interessato e al
Ministero. La valutazione dei titoli di
studio accessori, ai fini dell'attribuzione
del punteggio aggiuntivo
nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal
Ministero degli affari esteri, è di competenza di
quest'ultima amministrazione, che può facoltativamente
richiedere il parere del Miur relativamente all'idoneità
del titolo di studio. La valutazione dei
titoli di studio, ai
fini della partecipazione alle selezioni gesti-te
dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di
studio e ad altri benefici pre-visti da organizzazioni
ed enti internazionali, è di competenza del
Ministero degli affari esteri, che può richiedere il
parere del Ministero.
Avverso i provvedimenti di diniego delle domande presentate per
espletare le procedure descritte per il riconoscimento dei titoli di studio ai
fini dell'ammissione ai concorsi , alla valutazione dei titoli nelle graduatorie
e per l'ottenimento di borse di studio, l'interessato o
l'amministrazione interessata possono presentare istanza di
riesame, producendo ulteriore documentazione, entro trenta giorni dalla
notifica.
Riconoscimento abilitazioni all'insegnamento conseguite
all'estero Come è noto il D.M. n. 42 dell'8.4.2009 che ha
dispiegato la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad
esaurimento del personale docente per il biennio 2009/2011, ha previsto
(all'art. 4 comma 1 lettera c), la possibilità del nuovo inse-rimento in
esse, dei docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento
rilascia-to da uno degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con formale
provvedimento mini-steriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive
comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l'attestato della conoscenza della
lingua italiana denominato “CELI 5 Doc” rilasciato dalla Università per
Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto riconoscimento direttoriale
doveva es-sere ottenuto obbligatoriamente dal 1 luglio 2007 al 30 giugno
2009. Tale normativa ha dischiuso l'interesse di molti aspiranti
che, in considerazione della momentanea pausa normativa in materia di
conseguimento di abilitazioni, hanno consegui-to percorsi abilitanti in Paesi
della comunità da utilizzare, poi, per la nuova iscrizione in graduatoria ad
esaurimento atteso che, per tali soggetti, il D.M. 42/2009 non pone
divieto di nuove iscrizioni. La Direttiva 2005/36/CE emanata dal Parlamento
Europeo e del Consiglio, recepita dal D.L.vo 206/2007, è finalizzata a
consentire l'eliminazione degli ostacoli alla libera circola-zione di
persone e servizi tra Stati membri della comunità europea. Per i cittadini
degli Sta-ti membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, come
lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso
da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale.
I titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a
norma della direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per
ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti
grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che
non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato
membro ospitante. Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive
89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato. Di conseguenza, il titolare di un diploma
che certifichi il compimento di un corso di formazione a livello post secondario
di una durata di almeno un anno dovrebbe avere ac-cesso a una professione
regolamentata in uno Stato membro in cui l'accesso è subordinato al possesso di
un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o
e-quivalente della durata di quattro anni, a prescindere dal livello del diploma
richiesto nello Stato membro ospitante. Al contrario, laddove l'accesso a una
professione regolamentata è subordinato al compimen-to di un corso di studi
universitario o equivalente di durata superiore a quattro anni, tale ac-cesso
dovrebbe essere consentito soltanto ai possessori di un diploma che certifichi
il com-pimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di
almeno tre anni. Il decreto legislativo 296/2007 ha recepito la direttiva
comunitaria. Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazio-nale, quali
lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una
professio-ne regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno
Stato membro dell'U-nione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita
all'esercizio di detta professione. Il ri-conoscimento delle qualifiche
professionali operato ai sensi del decreto legislativo permet-te di
accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione
corri-spondente per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato
membro d'origine e di eserci-tarla alle stesse condizioni previste
dall'ordinamento italiano. La professione che l'interes-sato
eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale e'
qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono
comparabili
Diploma di Baccellierato Internazionale Il Diploma di
Baccellierato Internazionale conseguito presso le scuole autorizzate dagli
alunni che abbiano seguito precisi piani di studio dà diritto all'iscrizione ai
corsi di laurea presso le Università italiane con esonero dall'esame preliminare
di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati
ai candidati stranieri residenti all'estero, purché sia stato seguito un piano
di studi nel quale sia compresa la lingua italiana. I diplomi rilasciati da
dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università
italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi
siano stati ammes-si al corso di baccellierato internazionale dopo aver
conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto
secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di
provenienza (e cioè all'11^ classe o alla 12^ classe di scolarità complessiva a
seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato
su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale). I diplomi finali delle
scuole britanniche (“St.George's British International School”, “The New School”
di Roma e “Sir James Henderson School” di Milano), dei Licei francesi
(Cha-teaubriand ?di Roma, Stendhal ?di Milano e Jean Giono ?di Torino), del
Liceo spagnolo (“Cervantes”), delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e
Scuola Svizzera di Milano) e delle scuole tedesche (“Deutsche Schulen” di
Milano, Genova, Roma) sono validi per l'i-scrizione alle Università italiane ai
sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi
dall'Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la
Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania. I candidati
in possesso di un titolo di studio rilasciato da una delle succitate
scuole, posso-no iscriversi all'Università con esonero dalla prova di conoscenza
della lingua italiana ove questa figuri comunque come lingua straniera nella
scuola secondaria tra le materie di stu-dio, e le relative prove abbiano avuto
esito positivo.
Equipollenza dei dottorati esteri I titoli di Dottorato, conseguiti in un
Paese straniero a seguito di studi e ricerche a livello universitario avanzato,
possono essere legalmente riconosciuti come equipollenti a un Dot-torato di
Ricerca italiano applicando l' art. 74 del DPR 11 luglio 1980, n. 382. Il
riconoscimento viene attualmente effettuato in presenza delle seguenti
condizioni:
1. nazionalità italiana o comunitaria del detentore del Dottorato
straniero; 2. possesso previo di una Laurea italiana (o di un titolo
universitario straniero di cui sia sta-ta già ottenuta l'equipollenza con una
Laurea italiana ); 3. documentazione ufficiale che il Dottorato straniero è
stato conferito dopo minimo 3 anni di studi e ricerche. Autorità competente
per il riconoscimento è il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica (MURST) - Servizio per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti
(SAUS) - Uff. X - (P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma - Tel. 06/ 59911
(centralino). La richiesta di riconoscimento deve essere redatta su
carta da bollo, indirizzata all'ufficio ci-tato, e accompagnata dalla seguente
documentazione (da verificarsi con il medesimo uffi-cio): -certificato di
nascita; -certificato di cittadinanza; -Diploma di Laurea in originale o
in copia autenticata (in alternativa, documento dell'avve-nuta equipollenza di
titolo accademico straniero con Laurea italiana); -titolo di ricerca
(Dottorato) conseguito all'estero - in originale o in copia autenticata -,
tra-dotto, legalizzato e accompagnato da Dichiarazione di Valore della
Rappresentanza diplo-matica o Consolare italiana all'estero competente per
territorio; -tesi o lavoro scientifico con cui si è conseguito il titolo di
ricerca, insieme al relativo curri-culum studiorum (non è consentito, in
alternativa alla tesi, spedire pubblicazioni scientifiche che ne sono
derivate); -eventuali attestati del tutor o del supervisore della ricerca, o
del responsabile dei corsi di Dottorato; -quanto altro si reputi utile per
una più completa valutazione da parte del CUN (Consiglio Universitario
Nazionale), che per legge deve esprimersi sull'equipollenza
richiesta.
Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche ed ai corsi di
perfezionamento.
Possono iscriversi a tali corsi i cittadini comunitari ovunque residenti e
cittadini non comu-nitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art.
39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998. I candidati presentano la
domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, atte-nendosi alle
modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la
documentazione prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in
lingua italia-na, legalizzata dalla Rappresentanza italiana competente per
territorio e, ove necessario, munita di dichiarazione di valore. I
candidati i cui documenti non siano stati già perfezionati e che siano
impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i
documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento,
assicurata o altro mezzo che fornisca simili ga-ranzie) alle predette
Rappresentanze che, dopo averne curato la regolarizzazione, li restitui-scono al
mittente, a mezzo assicurata e tramite l'Ufficio Corrieri del M.A.E., con la
dicitura "posta in transito". I candidati stranieri in possesso di una
laurea "propedeutica o affine" alla Scuola prescelta, possono domandare
l'iscrizione che, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademi-co del
titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di
ammissione, ove previsti. I cittadini stranieri forniti di laurea
conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito del-l'abilitazione
professionale, laddove richiesto.
b) Cittadini non comunitari residenti all'estero I candidati residenti
all'estero presentano, entro il 25 agosto 2000, la domanda e la prescritta
documentazione alle Rappresentanze Diplomatiche italiane, le quali provvedono ad
inviarle alle Università entro il successivo 15 settembre. I candidati
stranieri in possesso di una laurea "propedeutica o affine" alla Scuola
prescelta, possono domandare l'iscrizione che, tuttavia, resta subordinata al
riconoscimento accademi-co del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al
superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. I cittadini
stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito
dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.
Raffaele Manzoni
|
|