Data: 18/04/2011 11:00:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni
Equipollenza dei titoli di studio esteri ciclo primario e secondario (art. 2 L. 148/2002) - (Normativa di riferimento: D. Lgs 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 379 come mo-dificato dall'art. 13 della L. 29/1/06, n. 29; 3° c. dell'Art. 26 del D. Lgs 19.11.07, n. 251) I cittadini dell'Unione Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico dello status di protezione sussidiaria, possono chiedere l'equipollenza, a tutti gli effetti di legge, dei seguenti titoli di studio conseguiti all'estero: 1. attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria; 2. licenza secondaria di primo grado; 3. qualifica professionale; 4. diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per ottenere l'equipollenza all'attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, lo  stu-dente deve aver  frequentato almeno 5 anni di scuola elementare.
Per ottenere l'equipollenza  con la Licenza di scuola secondaria di primo grado italiana (li-cenza media), lo studente deve aver  frequentato almeno 8 anni di scuola.

E' necessario presentare la seguente documentazione:
      1. Domanda di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale (v. fac simile domanda  Modello A)
      2. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:
• traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall'Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato;
• legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italia-na della firma della Autorità che ha emesso l'atto;
• dichiarazione dell'Autorità diplomatico-consolare italiano competente re-lativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato con-seguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del di-ploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale.

      3. Certificato di cittadinanza europea;
      4. Curriculum degli studi seguiti dall'interessato, distinto per anni scolastici, possibil-mente con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positi-vo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia. Tale curriculum, redatto e fir-mato dall'interessato stesso, indicherà inoltre l'esito favorevole di esami finali da lui soste-nuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l'equipollenza.
 Programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le au-torità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza di-plomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali.
       5. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
       6. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lin-gua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d'italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.). Se lo stu-dente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua e letteratura italiana, dovrà so-stenere un apposito esame integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso dall'Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il quale si richiede l'equipollenza (D.M. 1° febbraio 1975).
      7. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, rela-tiva al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo.
   8. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.

   Per "rifugiato" si intende il  cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere per-seguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 D.Lgs 251/2007;   
    Per "persona ammissibile alla protezione sussidiaria", si intende il  cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussisto-no fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apoli-de, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
   Per “Rappresentanza diplomatico-consolare competente” si intende l'Ambasciata o il Consolato italiano con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli, ovvero, se si tratta di scuola istituita da un Paese terzo, la Rappresentanza diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove ha sede la casa madre.

 

 

 

 

 

Riconoscimento dei titoli di studio universitari esteri  e di istruzione superiore ai fini dell'iscrizione a corsi universitari
(normativa di riferimento: art.170 del R.D. n.1592/1933; art. 387 D. Lgs 297/94; legge 11.7.2002 n. 148)

   La legge 148/02 (articolo 2)  ha recepito  quanto stabilito dalla  Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio  conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ad ulteriori corsi di studio universitari (di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato di ricerca).   La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzio-ne superiore dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli stu-di di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti. Fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni interna-zionali.
Ai sensi  della succitata legge 148/2002, il  riconoscimento dei titoli accademici stranieri per finalità diverse (ad esempio per l'accesso al pubblico impiego o alle professioni) deve  essere operato dalle competenti Amministrazioni dello Stato e non più dalle università es-sendo stato abrogato quanto stabilito dall'articolo 332 del Testo Unico 1592/33.

La domanda deve essere indirizzata al Rettore di un Ateneo nel cui Statuto figura un corso di studi comparabile con quello completato all'estero.
I documenti da allegare sono:
• originale del titolo finale di scuola secondaria superiore(o certificato sostitutivo), che sia valido per l'ammissione all'università del Paese in cui esso è stato conse-guito;
• traduzione ufficiale in italiano del certificato o diploma di cui alla lettera a);
• dichiarazione di valore sullo stesso titolo di cui alla lettera a), rilasciata dalla Rap-presentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento didatti-co si riferisce il titolo stesso;
• titolo accademico - in originale – di cui si richiede il riconoscimento, anch'esso accompagnato dalla traduzione ufficiale in italiano e da dichiarazione di valore, ri-lasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui or-dinamento universitario il titolo fa riferimento;
• certificato – in originale – con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero per conseguire il titolo accademico straniero di cui alla lettera d);
• traduzione ufficiale in italiano del certificato di cui alla lettera e);
• programmi di studio (su carta intestata dell'università straniera o avvalorati con timbro della università stessa),di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano; l'autenticità di tali programmi, come pure di tut-ta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Di-plomatica o Consolare italiana in loco;
• generalmente, anche 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata.

 

 

I cittadini Comunitari residenti in Italia, dopo aver fatto perfezionare la loro documentazio-ne dalla Rappresentanza Italiana competente, potranno presentare la loro domanda di rico-noscimento direttamente alla Segreteria dell'Università Italiana prescelta (termine di pre-sentazione 5 novembre con possibilità di dilazione fino al 31 dicembre – di ogni anno).

I cittadini Comunitari residenti all'estero e gli Extra Comunitari residenti all'estero o resi-denti in Italia, ma sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, dovranno presentare la do-manda di riconoscimento, corredata di tutta la documentazione richiesta, alla Rappresentan-za Diplomatica competente per territorio nel Paese al cui ordinamento universitario si riferi-sce il titolo straniero; la Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale delle richieste, provvede poi al loro inoltro alle università italiane (termine di presentazione il 31 agosto di ogni anno).
   Le Università  si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorità accade-miche rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi degli atti supplementari.
  Decorso tale ultimo  termine, è possibile presentare ricorso, senza che sia stato adottato al-cun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale ammi-nistrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine pre-visto per quest'ultimo, può presentare istanza al MIUR, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
   L'università si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in as-senza, nei termini rispettivamente previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'università è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Le autorità accademiche possono dichiarare l'equivalenza, a tutti gli effetti del titolo acca-demico estero con quello corrispondente dell'Università italiana; oppure garantire il ricono-scimento parziale di singoli esami, con la conseguente necessità per l'interessato di iscriver-si ad un anno intermedio del corso di studi italiano per completare gli esami, ed, eventual-mente, preparare e discutere la tesi finale.
L'iter di equivalenza/riconoscimento si conclude con l'emanazione di un decreto rettorale che rende esecutiva la delibera del Senato Accademico.
Il riconoscimento dei titoli accademici stranieri può aver luogo anche in base a specifici ac-cordi culturali bilaterali stipulati con altri Paesi o convenzioni.
  Organi competenti a fornire informazioni dettagliate sui documenti da allegare alla do-manda e sulle caratteristiche formali sono le autorità diplomatiche italiane all'estero, e, in I-talia, le Segreterie Studenti o gli Uffici per gli Studenti Stranieri presso le singole universi-tà.
Le Ambasciate che rappresentano presso le varie nazioni straniere il nostro Ministero degli Affari Esteri, in materia di titoli stranieri fanno riferimento al seguente ufficio ministeriale: MAE – Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale – Ufficio VI – P.le della Farnesina, 1 – 00194 ROMA –

 

 

Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti da cittadini italiani in scuole straniere in Italia
(normativa di riferimento: D.Lgs  16.4.1994, n.297, Art. 382)
 
 I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o profes-sionali e i loro congiunti, allo scopo  di concludere il ciclo di studi frequentato all'estero,  possono iscriversi  presso una scuola straniera, nel territorio italiano,  dello stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero e chiedere i bene-fici previsti dall'art. 379 del D.Lgs 297/94, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole straniere in Italia,
 Per tali finalità il  Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rilascia un “nul-la osta” alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera in Italia, dopo aver verifica-to la conformità della domanda di iscrizione in riferimento a quanto detto in precedenza, e dopo aver accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata dallo Stato italiano ai sensi dell'art. 266 del D. Lgs  297/94.
  La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera viene rilasciata dall'Ufficio Scolastico Provinciale a cui l'interessato presenta la relativa domanda corredata dal nulla osta, nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare italiana da cui risulta che l'interessato è cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri familiari.
  Per ottenere il “nulla osta” alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere autorizzate dallo Stato italiano i cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti, devono presentare un'apposita do-manda (come da fac–simile riportato nel Modello B), al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica,  prima dell'inizio delle attività didattiche del nuovo anno scolastico, al quale si riferisce la doman-da stessa. Nei casi in cui il trasferimento da una scuola straniera all'estero ad una scuola straniera in Italia avviene durante l'anno scolastico, la richiesta di “nulla osta” può essere presentata dall'interessato al predetto Ufficio al momento del rientro in Italia.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. Attestazione del competente Ufficio consolare italiano comprovante la condi-zione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.
2. Attestato di promozione dell'ultima classe frequentata all'estero, accompagnato da traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall'autorità diploma-tico-consolare italiana, ovvero rilasciato da una Pretura civile. La firma del Capo d'istituto che ha rilasciato il suddetto attestato sarà confermata dall'autorità diplomatico-consolare i-taliana competente.
3. Dichiarazione dell'autorità diplomatico-consolare italiana competente riguardo alla posizione giuridica (statale, legalmente riconosciuta, privata) della scuola straniera fre-quentata, nonché all'ordine e al grado degli studi compiuti all'estero dall'interessato secon-do l'ordinamento vigente nel Paese di provenienza, e al numero complessivo di classi di scolarità necessari nell'ordinamento scolastico straniero per ottenere l'attestato di cui al punto 2.
4. Certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola straniera in Italia con l'indicazione della classe e dell'anno scolastico relativi al momento del rientro dall'estero in Italia, con traduzione ufficiale.
5. Curriculum degli studi seguiti dal richiedente all'estero e in Italia, distinto per anni scolastici. Detto curriculum deve essere redatto e firmato dall'interessato e, nel caso si tratti di un minorenne, controfirmato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Il “nulla osta” è valido solo per la prosecuzione degli studi presso la scuola straniera ove l'interessato ha presentato domanda di iscrizione. Pertanto, qualora il medesimo si trasferi-sca presso un'altra scuola straniera deve chiedere un nuovo nulla osta per l'iscrizione alla nuova scuola.
Il “nulla osta” ha come unico scopo quello di verificare:
a) la continuazione degli studi presso una scuola straniera costituisce la conclusio-ne di un ciclo di studi frequentato presso una scuola straniera all'estero. Per ciclo di studi si intende il periodo che si conclude con il conseguimento di un titolo di studi straniero che può essere dichiarato equipollente ad un titolo finale italiano da considerarsi corrisponden-te, secondo le disposizioni della legge;
b) la scuola straniera in Italia fa parte dello stesso o di un ordinamento simile a quello della scuola frequentata all'estero;
c) la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed è autoriz-zata al funzionamento in Italia ai sensi del D.P.R. 18/4/94, n.389 (ex legge 1630/40), o è stata esplicitamente riconosciuta per legge dallo Stato italiano.
Il “nulla osta” deve essere allegato alla domanda di equipollenza da presentare all'Ufficio Scolastico Provinciale  per il riconoscimento del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera in Italia.


Procedure per il riconoscimento titoli di studio stranieri per l'ammissione a concorsi e  bor-se di studio (art. 5 L. 148/2002)
     Come accennato all'inizio del presente lavoro, il Regolamento di cui al DPR 389/2009  dispiega le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio, per fini diversi da quelli si-nora descritti,  conseguiti da studenti rispettivamente:
  a) presso istituti  di  istruzione  superiore dei Paesi aderenti alla Unione  europea  e  allo Spazio economico  europeo,  nonché  della  Confederazione  svizzera, statali o ricono-sciuti dallo  Stato  o  accreditati  nello  Stato  di origine, abilitati al rilascio di titoli di stu-dio. L'Accordo sullo Spazio Economico Europeo è entrato in vigore il primo gennaio 1994. A seguito dell'allargamento avvenuto il 1 maggio 2004, esso riguarda i 25 paesi dell'UE e i paesi dell'EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio): Islanda, Lichtenstein e Norve-gia. La Svizzera, anch'essa membro dell'EFTA, non fa parte di questo accordo.

   b) presso istituti di istruzione superiore stranieri dei Paesi  diversi  da  quelli  di  cui  alla lettera a), statali o riconosciuti dallo Stato  o  accreditati  nello Stato di origine, abi-litati al rilascio di  titoli  di  studio  e  di documentata rilevanza scientifica sul piano interna-zionale.
 


Riconoscimento dei titoli di studio stranieri  per l'accesso ai pubblici concorsi (art. 3 DPR 389/2009)
   Coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso paesi stranieri  e intendano parte-cipare a pubblici concorsi in Italia, devono seguire la stessa procedura prevista dall'art. 38 c. 3 del D.L.vo 165/2001 per gli studenti dei paesi comunitari. 
     Gli  interessati devono inviare  la domanda al  Ministero  e  alla  Presidenza  del  Consi-glio  dei  Ministri   - Dipartimento  della  funzione   pubblica   corredata   dei   seguenti do-cumenti:
    a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;
    b)  certificato  analitico  degli  esami  sostenuti,   rilasciato dall'istituto ove e' stato conse-guito il titolo di studio e tradotto;
    c)  dichiarazione  di  valore  in   loco   della   Rappresentanza diplomatico-consolare ita-liana competente per territorio nello  Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio,  che  specifichi durata del corso, valore del titolo  di  studio  e  natura  giuridica dell'istituto  che  lo  ha  rilasciato   nell'ambito   del   predetto ordinamento;
    d) bando del concorso cui si intende partecipare con  evidenziati i requisiti previsti per l'accesso.

  Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha  diretta competenza nelle valutazioni  concernenti  il riconoscimento:
    a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione  di  punteggio per la definizione della gra-duatoria definitiva in caso  di  pubblici concorsi,  nonché   ai  fini  della  progressione  in  carriera,   su richiesta dell'amministrazione interessata;
    b) dei titoli di studio e dei  relativi  curricula  studiorum  ai fini previdenziali;
    c) dei titoli di studio, ai fini dell'iscrizione  ai  Centri  per l'impiego, ferma restando la procedura di  cui  all'articolo  38  del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  per  l'accesso  agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni;
    d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di  istruzione superiore, ai  fini  dell'accesso  al  praticantato  o  al  tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea spe-cialistica o magistrale, sentiti  il  Consiglio  universitario  nazionale  e  il Consiglio   o   Col-legio   nazionale   della    relativa    categoria professionale, se esistente.
 
 Le amministrazioni interessate per il riconoscimento  di  titoli di studio  inviano  al  Mini-stero l'istanza degli interessati corredata dei seguenti documenti:
   a) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore straniero:
       1) titolo di studio, tradotto e legalizzato;
          2) certificato  analitico  degli  esami  sostenuti,  rilasciato dall'istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
          3)  dichiarazione  di  valore  in  loco  della   Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello  Stato al cui ordinamento si riferisce il tito-lo di studio,  che  specifichi durata del corso, valore del titolo  di  studio  e  natura  giuridica dell'istituto  che  lo  ha  rilasciato   nell'ambito   del   predetto ordinamento;
         4) documentazione comprovante la  finalità  per  la  quale  e' richiesto il ricono-scimento del titolo di studio;
  
     
b) ove il titolo di studio sia stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore:
          1) titolo di studio tradotto;
          2) certificato  analitico  degli  esami  sostenuti,  rilasciato dall'Istituto ove e' stato conseguito il titolo di studio e tradotto;
          3) documentazione comprovante la  finalità  per  la  quale  e' richiesto il ricono-scimento del titolo di studio.

 Riconoscimento dei titoli di studio  conseguiti all'estero per assegnazioni di borse di studio e benefici riconosciuti da pubbliche amministrazioni diverse dal Miur (art. 4 DPR 389/2009)
   La procedura per la  valutazione  dei  titoli   di   studio conseguiti sia nei paesi dell'U.E. che stranieri,   ai   fini   della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse  di  stu-dio  e altri benefici, conseguenti al possesso di tali  titoli,  erogati  o riconosciuti  dalle  pubbliche  amministrazioni, è  di   competenza dell'amministrazione interessata, previa ac-quisizione del parere obbligatorio del Ministero dell'istruzione (Miur). 
  A tal fine  le amministrazioni interessate  trasmettono la documentazione descritta nel pa-ragrafo precedente, sub lettera a) e sub b) a seconda se trattasi di titoli conseguiti in paesi comunitari o stranieri,  al Miur. Entro sessanta giorni dal ricevimento  delle  istanze,  il Miur  trasmette il proprio motivato parere  alle  amministrazioni competenti, le quali adot-tano il provvedimento di riconoscimento.  Il provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero.
  La  valutazione  dei  titoli  di  studio  accessori,  ai   fini dell'attribuzione   del   punteggio   aggiuntivo   nelle    procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero  degli  affari esteri, è  di competenza di quest'ultima  amministrazione,  che  può facoltativamente  richiedere il parere del Miur   relativamente  all'idoneità  del titolo di studio.
   La  valutazione  dei  titoli   di   studio,   ai   fini   della partecipazione alle selezioni  gesti-te  dal  Ministero  degli  affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri  benefici  pre-visti da organizzazioni  ed  enti  internazionali,  è  di  competenza  del Ministero degli affari esteri, che  può  richiedere  il  parere  del Ministero.

 Avverso i provvedimenti di diniego delle domande presentate per espletare le procedure descritte per il riconoscimento dei titoli di studio ai fini dell'ammissione ai concorsi , alla valutazione dei titoli nelle graduatorie e per l'ottenimento di borse di studio, l'interessato  o  l'amministrazione  interessata  possono  presentare istanza di riesame, producendo ulteriore documentazione, entro trenta giorni dalla notifica.

 


Riconoscimento abilitazioni all'insegnamento conseguite all'estero
   Come è noto il D.M. n. 42 dell'8.4.2009 che ha dispiegato la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente per il biennio 2009/2011, ha previsto (all'art. 4 comma 1 lettera c), la possibilità del nuovo inse-rimento in esse,  dei docenti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilascia-to da uno degli Stati dell'Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento mini-steriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l'attestato della conoscenza della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc” rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto riconoscimento direttoriale doveva  es-sere ottenuto obbligatoriamente dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009.
   Tale normativa ha dischiuso l'interesse di molti aspiranti che, in considerazione della momentanea pausa  normativa in materia di conseguimento di abilitazioni, hanno consegui-to percorsi abilitanti in Paesi della comunità da utilizzare, poi, per la nuova iscrizione in graduatoria ad esaurimento  atteso che, per tali soggetti, il D.M. 42/2009 non pone divieto di nuove iscrizioni.
La Direttiva 2005/36/CE emanata dal Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita dal D.L.vo 206/2007, è finalizzata a consentire  l'eliminazione degli ostacoli alla libera circola-zione di persone e servizi tra Stati membri della comunità europea.  Per i cittadini degli Sta-ti membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale.
 I titolari di qualifiche professionali che siano state riconosciute a norma della  direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante.
Il meccanismo di riconoscimento stabilito dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE rimane immutato. Di conseguenza, il titolare di un diploma che certifichi il compimento di un corso di formazione a livello post secondario di una durata di almeno un anno dovrebbe avere ac-cesso a una professione regolamentata in uno Stato membro in cui l'accesso è subordinato al possesso di un diploma che certifichi il compimento di un corso di studi universitario o e-quivalente della durata di quattro anni, a prescindere dal livello del diploma richiesto nello Stato membro ospitante.
Al contrario, laddove l'accesso a una professione regolamentata è subordinato al compimen-to di un corso di studi universitario o equivalente di durata superiore a quattro anni, tale ac-cesso dovrebbe essere consentito soltanto ai possessori di un diploma che certifichi il com-pimento di un corso di studi universitario o equivalente della durata di almeno tre anni.
Il decreto legislativo 296/2007 ha recepito la direttiva comunitaria.  Il decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazio-nale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professio-ne regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'U-nione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.  Il ri-conoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del  decreto legislativo permet-te di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corri-spondente per la quale i soggetti  sono qualificati nello Stato membro d'origine e di eserci-tarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. La  professione che l'interes-sato eserciterà  sul territorio italiano sarà  quella per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro d'origine, se le attività sono comparabili

 

 


Diploma di Baccellierato Internazionale
   Il Diploma di Baccellierato Internazionale conseguito presso le scuole autorizzate dagli alunni che abbiano seguito precisi piani di studio dà diritto all'iscrizione ai corsi di laurea presso le Università italiane con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana ed al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati stranieri residenti all'estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia compresa la lingua italiana.
I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammes-si al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11^ classe o alla 12^ classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale).
  I diplomi finali delle scuole britanniche (“St.George's British International School”, “The New School” di Roma e “Sir James Henderson School” di Milano), dei Licei francesi (Cha-teaubriand ?di Roma, Stendhal ?di Milano e Jean Giono ?di Torino), del Liceo spagnolo (“Cervantes”), delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e Scuola Svizzera di Milano) e delle scuole tedesche (“Deutsche Schulen” di Milano, Genova, Roma) sono validi per l'i-scrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi
conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania.
I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da una delle succitate  scuole, posso-no iscriversi all'Università con esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana ove questa figuri comunque come lingua straniera nella scuola secondaria tra le materie di stu-dio, e le relative prove abbiano avuto esito positivo.

Equipollenza dei dottorati esteri
I titoli di Dottorato, conseguiti in un Paese straniero a seguito di studi e ricerche a livello universitario avanzato, possono essere legalmente riconosciuti come equipollenti a un Dot-torato di Ricerca italiano applicando l' art. 74 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
Il riconoscimento viene attualmente effettuato in presenza delle seguenti condizioni:

1. nazionalità italiana o comunitaria del detentore del Dottorato straniero;
2. possesso previo di una Laurea italiana (o di un titolo universitario straniero di cui sia sta-ta già ottenuta l'equipollenza con una Laurea italiana );
3. documentazione ufficiale che il Dottorato straniero è stato conferito dopo minimo 3 anni di studi e ricerche.
Autorità competente per il riconoscimento è il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) - Servizio per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti (SAUS) - Uff. X - (P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma - Tel. 06/ 59911 (centralino).
 
La richiesta di riconoscimento deve essere redatta su carta da bollo, indirizzata all'ufficio ci-tato, e accompagnata dalla seguente documentazione (da verificarsi con il medesimo uffi-cio):
-certificato di nascita;
-certificato di cittadinanza;
-Diploma di Laurea in originale o in copia autenticata (in alternativa, documento dell'avve-nuta equipollenza di titolo accademico straniero con Laurea italiana);
-titolo di ricerca (Dottorato) conseguito all'estero - in originale o in copia autenticata -, tra-dotto, legalizzato e accompagnato da Dichiarazione di Valore della Rappresentanza diplo-matica o Consolare italiana all'estero competente per territorio;
-tesi o lavoro scientifico con cui si è conseguito il titolo di ricerca, insieme al relativo curri-culum studiorum (non è consentito, in alternativa alla tesi, spedire pubblicazioni scientifiche che ne sono derivate);
-eventuali attestati del tutor o del supervisore della ricerca, o del responsabile dei corsi di Dottorato;
-quanto altro si reputi utile per una più completa valutazione da parte del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), che per legge deve esprimersi sull'equipollenza richiesta.
 

Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche ed ai corsi di perfezionamento.

Possono iscriversi a tali corsi i cittadini comunitari ovunque residenti e cittadini non comu-nitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.
I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, atte-nendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italia-na, legalizzata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio e, ove necessario, munita di dichiarazione di valore.
  I candidati i cui documenti non siano stati già perfezionati e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca simili ga-ranzie) alle predette Rappresentanze che, dopo averne curato la regolarizzazione, li restitui-scono al mittente, a mezzo assicurata e tramite l'Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito".
 I candidati stranieri in possesso di una laurea "propedeutica o affine" alla Scuola prescelta, possono domandare l'iscrizione che, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademi-co del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.
  I cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito del-l'abilitazione professionale, laddove richiesto.

b) Cittadini non comunitari residenti all'estero
I candidati residenti all'estero presentano, entro il 25 agosto 2000, la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze Diplomatiche italiane, le quali provvedono ad inviarle alle Università entro il successivo 15 settembre.
 I candidati stranieri in possesso di una laurea "propedeutica o affine" alla Scuola prescelta, possono domandare l'iscrizione che, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademi-co del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. I cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

Raffaele Manzoni


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