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Data: 14/04/2011 10:30:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni
Con la circolare n. 15 del 22 Febbraio 2011 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fornito dei chiarimenti afferenti la procedura della fruizione del congedo straordinario per la frequenza dei corsi per dottorati di ricerca e problematiche connesse.
La normativa di riferimento risale alla precedente C.M. n. 120 del 4 novembre 2002, all'art. 52 comma 57 - della legge 28.12.2001, n. 448 (con cui sono state apportate integrazioni alle disposizioni di cui alla legge n. 476 del 13.8.1984, riguardante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università).
Da tale normativa si evince quanto segue:
- la concessione del congedo straordinario non e
subordinata all'effettuazione dell'anno di prova; - la
richiesta di congedo non e commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata
del dottorato, - il dipendente pubblico che cessa o viene
escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso
la sede di titolarità, - il periodo di congedo straordinario e
utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili
chiarimenti in merito sono stati forniti dall'INPDAP - Direzione Centrale
Prestazioni Previdenziali - con nota prot. 1181 del 19 ottobre
1999. Ulteriori chiarimenti forniti con la
circolare 15/2001. Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso:
il Ministero precisa che che l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476
prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del
corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la
discussione della tesi. Il personale interessato potrà richiedere,
per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l'aspettativa
per motivi di studio di cui al comma 2 dell' art. 18 del CCNL comparto scuola.
Congedo al personale con nomina a tempo determinato Il CCNL/2006
stabilisce che al personale assunto a tempo determinato per supplenza annuale
ovvero sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in materie di
assenze compete lo stesso trattamento del personale di ruolo.
Ne consegue che anche a tale tipologia di personale vanno applicate, nei limiti
previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il
personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca. Il Ministero però
ribadisce che tali disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente
sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle
vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la
validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per
il periodo di frequenza del dottorato). Su tale ultima questione noi
siamo di parere difforme e riteniamo che anche al personale supplente annuale e
sino al termine delle attività didattiche competa il mantenimento della
retribuzione nell' ipotesi in cui non vi sia corresponsione della borsa di
studio da parte dell'Università che ha concesso il dottorato di
ricerca. Invitiamo pertanto il personale interessato a rivolgersi al nostro
studio legale per l'assistenza nel portare avanti la controversia con il
Ministero anche in via giudiziale.
Prof. Raffaele
Manzoni Studio di consulenza scolastica ed assistenza legale Via Roberto
Falvo,20 80126 Napoli Tel. 0815702736 - 3392749936 - 0815576233 E-mail: raffaele.manzoni@libero.it Sito
Internet: https://sites.google.com/site/consulenzapersonalescolastico/
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