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Data: 14/04/2011 10:30:00 - Autore: Prof. Raffaele Manzoni Con la circolare n. 15 del 22 Febbraio 2011 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fornito dei chiarimenti afferenti la procedura della fruizione del congedo straordinario per la frequenza dei corsi per dottorati di ricerca e problematiche connesse. La normativa di riferimento risale alla precedente C.M. n. 120 del 4 novembre 2002, all'art. 52 comma 57 - della legge 28.12.2001, n. 448 (con cui sono state apportate integrazioni alle disposizioni di cui alla legge n. 476 del 13.8.1984, riguardante norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università). Da tale normativa si evince quanto segue: - la concessione del congedo straordinario non e subordinata all'effettuazione dell'anno di prova; - la richiesta di congedo non e commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato, - il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità, - il periodo di congedo straordinario e utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali - con nota prot. 1181 del 19 ottobre 1999. Ulteriori chiarimenti forniti con la circolare 15/2001. Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso: il Ministero precisa che che l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi. Il personale interessato potrà richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l'aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell' art. 18 del CCNL comparto scuola. Congedo al personale con nomina a tempo determinato |
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