Data: 24/04/2011 10:30:00 - Autore: L.S.
Perch� possa ritenersi integrata una violazione del divieto di concorrenza, deve essere dimostrata la trattazione di affari per conto proprio o di terzi. Qualora manchi la prova dello svolgimento da parte del lavoratore di un'attivit� complessa riconducibile al concetto di trattazione di affari e manchi, da parte della societ� datrice di lavoro, la dimostrazione del carattere concorrenziale di un'attivit� imprenditoriale dall'oggetto analogo ma svolta in una realt� territoriale distante, il licenziamento non � legittimo. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8969 del 19 aprile 2011, rigettando il ricorso di una societ� che aveva licenziato un proprio dipendente, addetto alla sala bingo, per aver prestato, durante una giornata di riposo, attivit� lavorativa presso un'altra azienda dello stesso settore. Secondo la Suprema Corte il ricorso � da qualificare come manifestatamente infondato per non aver la societ� dimostrato il carattere concorrenziale di attivit� svolte in province differenti e il disvalore, sotto il profilo della fedelt�, di una frequentazione limitata ad una giornata di riposo legittimamente goduta dal lavoratore.
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