Data: 30/04/2011 09:00:00 - Autore: L.S.
Con Parere n. 9 del 26 aprile 2011, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, ha fornito chiarimenti in merito alla proroga o meno del periodo di apprendistato, in caso di sospensione del rapporto di lavoro (per malattia, servizio militare, sospensione consensuale, gravidanza o congedo parentale, ferie). Nello specifico la Fondazione ha precisato che, in caso di assenze prolungate del lavoratore, il periodo di apprendistato � prorogato per consentire l'effettivo completamento del percorso di apprendimento e qualificazione sottolineando che le ipotesi pi� frequenti in cui ci� avviene sono la malattia, il servizio militare, la sospensione consensuale, la maternit� o il congedo parentale, e le ferie. In caso di malattia, come sottolineato dalla giurisprudenza e dal Ministero del Lavoro, non possono essere considerati, ai fini del completamento del periodo di apprendistato, periodi consistenti di inattivit�: i periodi di sospensione "brevi" � ovvero di durata inferiore al mese � sono irrilevanti rispetto al computo dell'apprendistato e quindi non determinano la proroga del periodo mentre nel casi di periodi di assenza pi� lunghi la valutazione andr� effettuata caso per caso dall'impresa. Il prolungamento del periodo di apprendistato ricorre nelle ipotesi di servizio di leva, di sospensione consensuale per esigenze aziendali, di maternit� o congedo parentale mentre le sospensioni fisiologiche del rapporto, come le ferie annuali, "sono in qualche modo preventivamente considerate nel periodo di tempo concordato per l'apprendistato e pertanto non comportano un prolungamento dello stesso".
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