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Data: 29/04/2011 10:00:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza n. 9422/2011, la Corte di cassazione ha stabilito che il cd. “diritto al tempo libero” non rientra tra quelli tutelati dalla Costituzione. Azi la Corte ha spiegato ha ritenuto tale diritto come “immaginario”, pertanto non darebbe vita diritto ad un risarcimento. Secondo i giudici di legittimità, tutti i fastidi della vita quotidiana che limitano la qualità della vita e lo stato di benessere non possono far sorgere il diritto al risarcimento del danno. La terza sezione civile ha così rigettato il ricorso di un cittadino che aveva proposto ricorso per cassazione per richiedere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla illegittima sospensione delle linee telefoniche avvenuta in suo danno nel 2001. In precedenza, la Corte d'Appello aveva già rigettato il ricorso dell'uomo che si era quindi riviolto alla Suprema Corte per vedere riconosciuto il suo diritto. Nel rigettare il ricorso e citando la Convenzion Europea dei Diritto dell'Uomo e il Trattato di Lisbona, gli Ermellini, hanno spiegato che tali norme “non consentono di ritenere il diritto al tempo libero come diritto fondamentale dell'uomo e, nella sola prospettiva costituzionale, come diritto costituzionalmente protetto e ciò per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l'impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il suo tempo libero da lavoro e da ogni occupazione”. |
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