Data: 30/04/2011 18:38:00 - Autore: Luisa Foti
Anche se non c'� urgenza, il medico non pu� lasciare i pazienti con l'infermiere. In caso contrario, si pone una ipotesi di interruzione di pubblico servizio. � questo il principio di diritto contenuto in una recente sentenza della Suprema Corte con cui � stato rigettato il ricorso di un medico, condannato per interruzione di pubblico servizio, di cui all'art. 340 del codice penale (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessit�). Nel caso di specie, dalla sentenza di legittimit� si apprende che un medico, data non la non gravit� delle patologie riscontrate nei pazienti, si allontanava dall'ambulatorio, lasciando i pazienti con gli infermieri. Dopo una prima imputazione per omissione di atti di ufficio, il medico � stato poi condannato per il reato previsto dall'art. 340 c.p. La Corte, rigettando il ricorso del medico, ha in proposito stabilito che la mancanza di urgenza non esclude la responsabilit� (di cui all'art. 340, c.p.) del medico che si assenta dall'ambulatorio, lasciando i pazienti con gi infermieri. Tale circostanza ha impedito ai pazienti di rinunciare alla prestazione medica loro garantita.
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