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Data: 01/05/2011 09:10:00 - Autore: Luisa Foti In base a quanto dispone l'art. 793 c.c., la donazione può essere gravata da un onere "entro i limiti del valore della cosa donata”. In altri termini l'onere limiterà l'arricchimento del donatario dovendo egli eseguire una prestazione a favore del donante o di terzi . Lo stesso articolo prevede anche quali sono in casi in cui si determina la risoluzione. Se prevista nell'atto di donazione la risoluzione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi. Ma cosa accade se ci si trova di fronte a un inadempimento parziale? La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, (sentenza n.9330 del 26 aprile 2011) ha chiarito che se nell'atto di donazione di un immobile viene apposta specifica clausola di risoluzione nel caso in cui i donatari non provvedano ad assistere i donanti per tutta la loro vita e a sostenere le spese per i loro funerali, il solo inadempimento di una di tali obbligazioni comporta la risoluzione del contratto. La Corte ha spiegato che la statuizione di risoluzione deve prescindere, nelle sue premesse giuridiche, dalla natura remuneratoria o meno della donazione, incentrandosi invece sul carattere modale della stessa. |
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