Data: 04/05/2011 09:41:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 9619 depositata il 2 maggio 2011, la Corte di Cassazione, sezione Lavoro ha stabilito che in caso di illegittimo trasferimento del dipendente, con conseguente declaratoria di nullit� del provvedimento adottato dal datore, il risarcimento del danno non patrimoniale pu� ben essere liquidato in via equitativa. Secondo quanto si apprende dalla lettura della sentenza di legittimit�, in primo grado, il Tribunale di Torino, nel 2006, respingeva la domanda del lavoratore diretta ad ottenere la dichiarazione di invalidit� del trasferimento dall'unit� produttiva. Veniva inoltre respinta la contestualre domanda di risarcimento del danno morale e biologico per il presunto comportamento antisindacale della datrice di lavoro. Il lavoratore impugnava quindi la sentenza di primo grado e la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, non ritenendo sussistenti le �comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103�, dichiarava la nullit� del trasferimento in questione con la conseguente condanna dell'appellata a risarcire i danni subiti dal lavoratore per l'illegittimo trasferimento. Su ricorso per cassazione proposto dalla datrice di lavoro, la Corte, rigettando i tre motivi di ricorso e quindi confermando la declaratoria di nullit� del licenziamento, confermava inoltre la legittimit� della liquidazione in via equitativa del risarcimento del danno non patrimoniale, precisando quando segue: �la censura � si legge dalla parte motiva della sentenza � non � fondata, risolvendosi in un diverso apprezzamento rispetto all'accertamento operato dal giudice di merito circa la necessit� del ricorso ai criteri di tipo equitativo per la liquidazione del danno morale in questione (cfr. Cass. n. 21253 del 2004 circa la possibilit� di procedere in via equitativa alla liquidazione del danno subito dal lavoratore in conseguenza di trasferimento illegittimo)�.
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