Data: 11/05/2011 10:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 18028 depositata il 9 maggio 2011 la prima sezione penale ha stabilito che è legittimo il sequestro all'azienda dei brevetti di cui è titolare il manager indagato per bancarotta fraudolenta (per aver ceduto i diritto di sfruttamento) anche quanto le ricerche le ricerche vengono utilizzate le risorse economiche della società. Su ricorso proposta dalla società, avverso il decreto di sequestro preventivo, la Corte ha rigettato le pretese del ricorrente spiegando che “una volta che è stato plausibilmente assodato che l'amministratore unico, proprietario pressoché esclusivo delle quote della società a r.l. ha realizzato le invenzioni durante la sua permanenza nella società e con le risorse di questa: o le invenzioni vanno ricondotte al soggetto che ha agito in veste appunto di amministratore, e il ruolo di immedesimazione organica con la società comporta che già la registrazione a suo nome privato da questa effettuata integra di per sé una forma di sottrazione di valori; oppure non resta che ricollegare l'invenzione all'esercizio di una attività lavorativa parasubordinata contemporaneamente esercitata da quello stesso soggetto e non incompatibile in astratto con la carica di amministratore, e la sottrazione dei diritti di sfruttamento che spettavano all'azienda a mente delle norme richiamate, rappresenta, in quanto realizzata avvalendosi del doppio ruolo comunque una distraizone di attività. La Corte ha poi avuto modo di aggiungere qualche ulteriori spiegazioni sulla nozione di “distrazione”: introdotta dal legislatore nel 1942, “segna l'approdo di una evoluzione storica (…) che ha indubitabilmente trasferito la presunzione (iuris tantum) di fraudolenza, operante sul piano soggettivo, a requisito della condotta, che è così punibile in quanto ha in se stessa la sostanza della frode (Sez. 5, 28.11.2000, n. 12241). La circostanza che gli atti dispositivi seguano schemi formalmente legali secondo le norme civilistiche non è dunque sufficiente ad escluderne la rilevanza ai fini penali, se l'agente mediante li stessi e ponendo in essere un'attività negoziale sostanzialmente fraudolenta, ha determinato uno squilibrio tra attività e passività capace di mettere in pericolo le ragioni dei creditori”.
Tutte le notizie