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Data: 30/09/2003 - Autore: Cristina Matricardi Il coniuge, obbligato a corrispondere l'assegno di divorzio all'ex moglie, non può esimersi da tale adempimento lamentando difficoltà economiche quando sia accertato che abbia effettuato spese voluttuarie. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 17916/2003) precisando che la lamentata difficoltà economica dell'obbligato deve essere provata con estremo rigore e che non può ritenersi giustificato l'inadempimento, anche solo parziale, del versamento dell'assegno quando, anche di fronte a un tracollo finanziario del marito, è provato che lo stesso abbia sostenuto notevoli spese per consumi non necessari. Con questa decisione la Suprema Corte ha confermato la condanna per la violazione degli obblighi di assistenza familiare, inflitta a un uomo che aveva negato l'assegno all'ex coniuge affermando difficoltà economiche ma che, nel contempo, aveva acquistato, per la figlia, telefonini cellulari, ricariche, viaggi e diversi scooter.
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