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Data: 17/05/2011 10:30:00 - Autore: Luisa Foti Con sentenza n. 10107/2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che il danno da perdita del rapporto parentale che consegue alla morte di un prossimo congiunto deve essere integralmente risarcito attraverso criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice che deve tener conto della gravità del fatto senza affidarsi a criteri “automatici”. La terza sezione civile della Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del marito e del figlio di una donna morta in seguito ad un incidente ha spiegato che i criteri equitativi per disporre il risarcimento devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e dell'integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, nell'ipotesi di ricorso a valori tabellari, che vanno comunque esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione. Nella liquidazione del ristoro per una lesione siffatta, al di là del crudo dolore che di per sé provoca sé, è necessario tenere conto dell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti”. |
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