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Data: 18/05/2011 10:30:00 - Autore: Luisa Foti In una sentenza del 2011, la terza sezione civile della Corte di cassazione (sentenza n.6537/2011), aveva affrontato il caso di un incidente mortale verificatosi a causa di un guardrail difettoso. Con questa decisione la suprema Corte ha accolto il ricorso dei familiari di un uomo rimasto vittima di un incidente stradale a causa di un guard rail la cui lamiera era penetrata nell'abitacolo dell'automobile. Secondo i giudici di legittimità, a differenza di un diverso e ormai superato orientamento (secondo il quale “l'art. 2051 c.c. è applicabile nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”), "la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche". L'Anas, ente proprietario della strada, per evitare ogni addebito avrebbe dovuto dimostrare che non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'evento lesivo. Pertanto, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della strada, non può non sussistere la responsabilità dell'ente. Nell'accogliere il ricorso proposto dai familiari della vittima, il giudici della terza sezione civile hanno in proposito precisato che "l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode". La funzione del guard-rail – hanno infine osservato i giudici del Palazzaccio - "è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale. Rispetto a tale funzione,non può essere considerata condotta abnorme quella del conducente che impatta violentemente contro il guard-rail,il quale è funzionalmente posto ad attutire le conseguenza degli impatti violenti". Vedi anche:
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