Data: 20/05/2011 10:30:00 - Autore: L.S.
In tema di infortunio sul lavoro, non � ravvisabile n� una causa n� una occasione di lavoro qualora la condotta del lavoratore si concretizzi nel fatto che, per ragioni del tutto estranee al servizio, venga lasciata la propria postazione di lavoro, soffermandosi a discutere con un collega, determinando cos� il venir meno di quel vincolo di occasionalit� lavorativa che costituisce condizione imprescindibile per la responsabilit� datoriale, tale da configurare un rischio elettivo. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 10734 del 16 maggio 2011, ha respinto il ricorso di una guardia giurata la quale - rimasta accidentalmente ferita da un colpo di pistola partito dall'arma del collega con il quale si era trattenuto a parlare allontanandosi dalla guardiola pur restandovi nei pressi - chiedeva il risarcimento dei danni da parte del datore di lavoro per l'infortunio che affermava essergli accaduto in occasione del lavoro. I giudici di legittimit�, confermando la correttezza della sentenza di rigetto della domanda del lavoratore emessa dalla Corte territoriale, hanno altres� ribadito che costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalit� personali, dalle normali modalit� lavorative con la conseguenza che tale rischio incide, escludendola, sull'occasione di lavoro mancando il nesso con lo svolgimento dell'attivit� lavorativa.
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