Data: 28/05/2011 10:30:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza 11859 depositata il 27 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che � legittimo vietare al proprietario di adibire a discoteca l'unit� immobiliare di sua competenza a causa delle inevitabili immissioni sonore che ne scaturirebbero grazie ad una ineccepibile interpretazione di natura contrattuale da parte del giudice di merito di una clausola che fa riferimento alla necessit� di tutelare �tranquillit�, �decoro� e �sicurezza� del condominio. La seconda sezione civile ha infatti definito �ineccepibile� l'interpretazione, in questo senso, operata dai giudici di appello in riferimento alla clausola condominiale contenuta nell'art. 7 del regolamento condominiale. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso dei proprietari di una casa i quali avrebbero voluto trasformare in discoteca l'appartamento di loro propriet�. In quasi quindici pagine di motivazione e rigettando i cinque motivi di ricorso proposti, la Corte ha poi ribadito che l'interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice di merito � insindacabile in sede di legittimit�, quando non riveli violazioni dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici. Nel caso di specie � hanno continuato i giudici - il giudice di secondo grado ha ineccepibilmente proceduto all'interpretazione del regolamento contrattuale in questione � ed in particolare dell'art. 7 di tale regolamento � ed alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni �tranquillit��, �decoro� e �sicurezza� adoperate nella menzionata norma regolamentare�. La Corte di Appello ha ampiamente giustificato tale valutazione � frutto di una �lettura integrale e complessiva della clausola contrattuale� � ed � quindi giunta alla conclusione, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, che la norma regolamentare era stata articolata in modo tale � con la previsione specifica delle attivit� vietate e consentite � da raggiungere lo scopo di evitare la verifica in concreto della violazione della �tranquillit��, del �decoro� e delle sicurezza dell'edificio condominiale. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione � � hanno concluso i giudici di legittimit� � ineccepibile�.
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