|
Data: 28/05/2011 10:30:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza 11859 depositata il 27 maggio 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo vietare al proprietario di adibire a discoteca l'unità immobiliare di sua competenza a causa delle inevitabili immissioni sonore che ne scaturirebbero grazie ad una ineccepibile interpretazione di natura contrattuale da parte del giudice di merito di una clausola che fa riferimento alla necessità di tutelare «tranquillità», «decoro» e «sicurezza» del condominio. La seconda sezione civile ha infatti definito “ineccepibile” l'interpretazione, in questo senso, operata dai giudici di appello in riferimento alla clausola condominiale contenuta nell'art. 7 del regolamento condominiale. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso dei proprietari di una casa i quali avrebbero voluto trasformare in discoteca l'appartamento di loro proprietà. In quasi quindici pagine di motivazione e rigettando i cinque motivi di ricorso proposti, la Corte ha poi ribadito che l'interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, quando non riveli violazioni dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici. Nel caso di specie – hanno continuato i giudici - il giudice di secondo grado ha ineccepibilmente proceduto all'interpretazione del regolamento contrattuale in questione – ed in particolare dell'art. 7 di tale regolamento – ed alla valutazione del significato letterale e logico delle espressioni “tranquillità”, “decoro” e “sicurezza” adoperate nella menzionata norma regolamentare”. La Corte di Appello ha ampiamente giustificato tale valutazione – frutto di una “lettura integrale e complessiva della clausola contrattuale” – ed è quindi giunta alla conclusione, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, che la norma regolamentare era stata articolata in modo tale – con la previsione specifica delle attività vietate e consentite – da raggiungere lo scopo di evitare la verifica in concreto della violazione della “tranquillità”, del “decoro” e delle sicurezza dell'edificio condominiale. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è – hanno concluso i giudici di legittimità – ineccepibile”. |
|