Data: 07/06/2011 10:30:00 - Autore: L.S.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota circolare prot. 25/Segr/0009044, emanata in data 3 giugno 2011, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina applicabile in caso di mancato godimento/pagamento dei permessi per riduzione di orario di lavoro (R.O.L.). Nello specifico il Dipartimento, ribadendo che i c.d. R.O.L. costituiscono un istituto di natura contrattuale - la cui regolamentazione, requisiti e modalit� di fruizione � ascrivibile alla disponibilit� delle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale - sottolinea l'importanza che assumono accanto alla legge, la contrattazione collettiva aziendale e le pattuizioni di carattere individuale quali fonti regolatrici di istituti afferenti al rapporto di lavoro. Il Ministero, evidenziando come tali fonti siano da ritenersi strumenti maggiormente aderenti e conformi alle esigenze dei diversi contesti economico-sociali in cui sono inseriti i lavoratori, ritiene quindi possibile agevolare forme flessibili di godimento dei permessi per riduzione orario di lavoro, nell'ottica del contemperamento tra le esigenze dell'impresa e i diritti del lavoratore, in modo tale che non sia preclusa alla contrattazione collettiva anche aziendale ed alle parti individuali del rapporto la determinazione di un termine pi� ampio per la fruizione dei R.O.L., rispetto a quanto stabilito dal comtratto collettivo nazionale del settore di riferimento.
Tutte le notizie