Data: 07/06/2011 09:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 22334 depositata il 6 giugno 2011 la quarta sezione penale ha stabilito che il dirigente dell'azienda deve assicurare la presenza in sede di personale qualificato per attuare il piano antincendio per far fronte all'emergenza creata dal propagarsi delle fiamme: in caso di omissione si configura la responsabilità colposa per l'incendio e la conseguente morte di una persona. Secondo la ricostruzione fatta dai giudici di legittimità, due giovani donne, nel corso della notte, svuotavano inavvertitamente nel cestino dei rifiuti un posacenere con alcuni mozziconi di sigarette ancora accesi, generando delle fiamme che innescavano l'incendio dell'edificio. Mentre la maggior parte delgi ospiti riusciva a salvarsi attraverso le uscite di sicurezza, un uomo perdeva la vita ed altre due venivano meno nel bagno in cui si erano rifugiate. In relazione a tali fatti veniva elevata imputazione nei confronti dell'amministratrice e legale rappresentante della società per azioni proprietaria dell'albergo, nei confronti dell'amministratore di fatto della società e del direttore e capo della squadra di emergenza aziendale. Su ricorso proposto dagli imputati, la Corte accoglieva il ricorso di dell'amministratore di fatto, (rinviando la sentenza alla Corte di Appello per riconsiderare la vicenda anche con riguardo ai fatti anteriori), rigettando quello della direttrice dell'albergo e dell'amministratrice e legale rappresentante della società per azioni proprietaria dell'albergo. Nella parte motiva della sentenza, gli Ermellini spiegano che, in riferimento alla posizione della direttrice dell'albergo gravava “un obbligo di garanzia volto ad affrontare il prevedibile verificarsi di situazioni di pericolo”. Nel 2003, infatti, veniva redatto un piano che prevedeva la costituzione di una squadra di emergenza antincendio composta da 24 persone munite di apposito patentino. Caposquadra era il direttore dell'albergo e in sua assenza un vice. La Corte ha appurato che nella notte in cui accaddero i fatti non era in servizio nessun alcuno dei componenti della squadra di emergenza ma solo il portiere e un facchino. Dunque il piano era stato sostanzialmente disatteso, impedendo di fronteggiare tempestivamente ed adeguatamente all'incendio. La Corte ha poi precisato che anche se uno delle tre vittime si è lanciato incautamente dal balcone, per sfuggire alle fiamme, con un comportamento imprudente, non seguendo le istruzioni per l'evacuazione dell'albergo, non si è interrotto il nesso causale tra il comportamento omissivo della direttrice dell'albergo e gli eventi verificatisi. Secondo gli Ermellini infatti, una persona colta di sorpresa nel sonno da un incendio e da un imponente e denso fumo può essere sopraffatta dal panico tentando di sottrarsi al rischio ponendo in essere manovre disperate. In sostanza, la direttrice dell'albergo e contestualmente responsabile del coordinamento della squadra di emergenza, avrebbe dovuto assicurare la vigilanza antincendi nell'arco dell'intera giornata mediante la predisposizione dei relativi turni diurni e notturni, cosa che, nel caso di specie, non era stata fatta. “Tali omissioni – ha affermato la Corte - radicano la responsabilità colposa della direttrice dell'albergo, ritenuta dal giudice di merito”. Per quanto concerne la responsabilità dell'amministratore e legale rappresentante della società proprietaria dell'albergo, la Corte ha affermato che si configura una posizione di garanzia quale datore di lavoro, dovendosi fare carico dell'omessa vigilanza sul rispetto e l'attuazione delle cautele e delle misure previste nel piano di emergenza, compresa l'organizzazione della presenza, suddivisa in turni, di personale inquadrato nella squadra di emergenza. L'imputata era pianamente consapevole di tali obblighi, avendo sottoscritto il piano di emergenza. Inoltre, la circostanza che presso l'albergo esistesse una figura di dirigente cui era demandata la concreta organizzazione del servizio antincendio previsto dall'apposito piano, non esonera per nulla da responsabilità la ricorrente, incombendole pur sempre l'essenziale e non delegabile obbligo di vigilanza. Tale obbligo è da intendersi non nel senso di dover costantemente ingerirsi nell'organizzazione del servizio, quanto piuttosto nell'assicurarsi che esso fosse adeguatamente strutturato ed operativo, anche attraverso l'organica predisposizione di turni di presenza di personale qualificato ed esperto, in grado di far fronte alle emergenze.
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