Data: 10/06/2011 09:00:00 - Autore: L.S.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12489 dell'8 giugno 2011, ha affermato che "il controllo per mezzo di agenzia investigativa � lecito, qualora, come nel caso di specie, il controllo non investa l'inadempimento dell'obbligazione, ma i comportamenti del dipendente, aventi autonoma rilevanza rispetto al contenuto dell'obbligazione del lavoratore ed integranti violazioni di tipo fiscale ed anche penale". Il caso preso in esame dai giudici di legittimit� vede come protagonista un dipendente addetto alla cassa licenziato dal proprio datore di lavoro che, attraverso un'agenzia investigativa, aveva verificato l'inosservanza delle procedure di cassa e la mancata registrazione di alcune vendite. Nei primi due gradi di giudizio le Corti avevano ritenuto corretta l'utilizzazione dei controlli investigativi in sede giudiziale e riconosciuta la responsabilit� del lavoratore riguardo agli addebiti sollevati. La Suprema Corte, rigettando il ricorso del lavoratore, condivide il richiamo fatto dalla Corte d'Appello al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui "le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purch� non sconfinino nella vigilanza dell'attivit� lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori -, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione degli illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che gli illeciti siano in esecuzione".
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