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Data: 14/06/2011 09:00:00 - Autore: N.R. Nella seduta del 9 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento diretto alla semplificazione dei procedimenti civili riuscendo i 33 attualmente previsti dal codice di procedura civile a 3 re soli modelli procedurali. Resterebbero sostanzialmente il rito per le cause di lavoro, il rito sommario ricognizione, e il rito ordinario di cognizione. Tutto il resto va dunque messo nel cassetto. Si tratta di un testo unico che si propone lo scopo di accelerare la giustizia civile e prevenire così ulteriori condanne da parte della corte di giustizia europea. Come si legge in una nota di Palazzo Chigi ”L'evoluzione normativa degli ultimi decenni si caratterizza per la estrema proliferazione dei modelli processuali, avvenuta spesso in assenza di un disegno organico ed allinsegna della ricerca di formule procedimentali capaci di assicurare una maggiore celerità dei giudizi. Questo fenomeno si è rivelato nel tempo fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario, unanimemente individuato come una delle cause delle lungaggini dei giudizi civili e di rilevanti difficoltà interpretative per tutti gli operatori del diritto”. Si tratta in sostanza di una razionalizzazione e semplificazione delle norme processuali presenti nella legislazione speciale. Il testo unico sarà dunque complementare al codice di procedura civile e costituisce in pratica una prosecuzione del libro quarto. Si prevede tra le altre cose che nel rito previsto per il processo al lavoro si potranno collocare anche le opposizioni a sanzioni amministrative, le controversie agrarie e in materia di registro dei protesti. Nel procedimento sommario di cognizione confluiranno invece le cause sugli onorari degli avvocati, le controversie in materia di immigrazione, le cause in materia elettorale, le opposizioni alla riabilitazione del debitore protestato ed altro. Nel processo ordinario di cognizione, infine, si legge nella nota di Palazzo Chigi, confluiranno “le opposizioni alle procedure coattive per la riscossione delle entrate di Stato e degli altri enti pubblici, e quelle alle stime effettuate nell'ambito di procedimenti di espropriazione; le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri ed in materia di liquidazione di usi civici; i procedimenti in materia di rettificazione del sesso”. Se poi una controversia viene proposta con un rito diverso da quello previsto sarà il giudice a rettificare attraverso un'ordinanza l'errore |
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