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Data: 05/06/2003 - Autore: Francesca Romanelli Non è possibile, sulla base di quanto disposto dall'art. 170 del codice civile, procedere ad esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale della famiglia per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. 5 giugno 2003 n. 8991) ha ora chiarito la portata della norma spiegando che dal suo tenore letterale si deve desumere che la possibilità di aggressione di detti beni e frutti da parte dei creditori è segnata dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari. Per questo, spiegano i Giudici della Corte, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari.
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