Data: 03/07/2011 11:00:00 - Autore: Luisa Foti
In tema di sosta di veicoli in aree a pagamento, le Sezioni Unite civili hanno affermato che si pu� escludere, in caso di furto, la responsabilit� del gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia, laddove sia esposto, in modo percepibile e prima della conclusione del contratto, il cartello che comunica la non assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli parcheggiati. In particolare, con la sentenza n. 14319, depositata il 28 giugno 2011, il massimo consesso di Piazza Cavour, nella parte motiva della sentenza ha precisato che �l'istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, lettera f), d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso parcheggio incustodito � esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perch� l'esclusione della custodia attiene all' oggetto dell' offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l' univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalit� di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalit� di offerta del servizio (quali ad esempio l'adozione di recinzioni, di speciali modalit� di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l'obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta.
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