Data: 07/07/2011 11:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 14771 depositata il 5 luglio 2011 la sezione tributaria del palazzaccio, in tema di applicabilit� di studi di settore ha stabilito che sono inapplicabili al professionista solo perch� dichiara una parcella esigua rispetto ai minimi tariffari. In sostanza la Corte ha spiegato che lo scostamento dagli standard non � un'incongruenza tale da giustificare l'accertamento induttivo. Secondo la ricostruzione della vicenda, in seguito all'annullamento degli avvisi di accertamento Irpef nei confronti di un contribuente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, poi confermato in secondo grado, l'Agenzia delle Entrate, proponeva ricorso per cassazione eccependo la mancata considerazione di elementi quali la non congruit� dei compensi dichiarati rispetto agli studi di settore, l'esiguit� degli onorari rispetto ai minimi tariffari applicabili, nonch� la mancata fatturazione di prestazioni fornite per via telematica, come indici della gravit� dell'incongruenza tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attivit� svolta, ovvero dagli studi di settore. La Corte, rigettando il ricorso e richiamando alcune pronunce di legittimit� in materia, spiegava che �il vizio di motivazione (�) appare inammissibile perch� volto a conseguire un diverso apprezzamento degli elementi addotti dal'Ufficio, gi� valutati dalla Ctr con motivazione giuridicamente corretta (l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravit�, precisione e concordanza non � �ex lege� determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli �standards�, in s� considerati, Cass S.U. n. 26635/2009), non insufficiente, n� contraddittoria, e dissimula, dunque, una richiesta di riesame del merito, inibita in sede di legittimit�, essendo compito del giudice tributario di merito di valutare la gravit�, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell'accertamento presuntivo (Cass. nn. 19894/2005, 13819/2003)�.
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