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Data: 13/07/2011 09:00:00 - Autore: L.S. "La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087, cod.civ., non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale". E' quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 15156 dell'11 luglio 2011 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità di un imprenditore per non aver predisposto le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente dal rischio legato all'esposizione all'amianto. In particolare la Suprema Corte ha ribadito, come gia affermato dalla Corte con sentenza n. 45 del 2009, che "ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e 5 sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 2087 cc, ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti". |
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