Data: 25/07/2011 09:00:00 - Autore: Luisa Foti
Con la sentenza n. 15895 depositata il 20 luglio 2011, la Corte di cassazione ha stabilito che il proprietario dell'animale che morde un minore � responsabile del fatto anche se il bambino viene morso in un giardino privato. La Circostanza che l'aggressione sia avvenuta all'interno di un giardino di propriet� di un terzo non pu� essere considerata �caso fortuito�. In particolare, la terza sezione civile del Palazzaccio ha ritenuto erronea in diritto la sentenza impugnata in quanto i giudici di secondo grado avrebbero considerato come caso fortuito, l'ingresso del minore nel giardino di propriet� di un terzo, sulla base dell'assunto che il cane si trovava in un luogo privato, recintato e chiuso da un cancello. Tuttavia, ha spiegato la Corte, nonostante il giardino fosse chiuso si era rivelato inadeguato al punto da permettere di entrare perfino a un bambino di tre anni. Per questo motivo la Corte ha ritenuto di escludere ogni carattere di eccezionalit� all'evento, confermando la responsabilit� a carico del proprietario del cane. Gli Ermellini hanno poi precisato che la responsabilit� di cui all'articolo 2052 Cc prevista a carico del proprietario dell'animale in relazione ai danni cagionati da quest'ultimo, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilit�, dell'inevitabilit� e dell'assoluta eccezionalit�: con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.
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