Data: 28/07/2011 09:00:00 - Autore: L.S.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 29616 del 25 luglio 2011, ha affermato che "il reato di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali � una forma particolare di appropriazione indebita e, di conseguenza, per il suo perfezionamento, � necessaria l'effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti". L'esborso delle somme dovute ai dipendenti, infatti, � un presupposto indefettibile della fattispecie criminosa e deve essere provato dalla pubblica accusa con documenti, testimoni o gravi, precisi, concordanti indizi. Nel caso di specie l'imputato aveva dedotto che, per il suo stato di insolvenza, non era stato nella condizione di pagare i lavoratori asserendo che la societ� era fallita ed i dipendenti si erano insinuati nel passivo fallimentare. La Suprema Corte - sebbene ritiene inconferente la circostanza che la societ� di cui l'imputato era legale rappresentante non fosse in bonis poich� l'imprenditore, non fallito personalmente, ben poteva pagare la somma dovuta con le sue personali risorse finanziarie - ha accolto tale tesi difensiva annullando la sentenza dei giudici di Appello ritenuta lacunosa nella parte istruttoria e motivazionale.
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