Data: 08/08/2011 09:00:00 - Autore: Luisa Foti
In tema di reati contro il patrimonio, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30388 (1 agosto 2011), ha stabilito che deve escludersi l'inquadramento nella fattispecie del reato a consumazione prolungata dell'ipotesi di truffa aggravata ascritta all'imputato, accusato di una pluralità di condotte, realizzate in tempi diversi, per far risultare documentalmente (al Comitato Interministeriale Prezzi - Commissione Prezzi Farmaci, nonché al Ministero della Sanità) costi maggiori per l'acquisto delle materie prime necessarie per la produzione di determinati farmaci rispetto a quelli effettivamente sostenuti. I giudici della terza sezione penale hanno infatti spiegato che questa fattispecie è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità per ricondurre le condotte successivamente poste in essere dall'imputato, che si concretano nella mera percezione di importi corrisposti in forma rateizzata dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, all'ipotesi tipica del reato di truffa. Ne consegue che senza motivazione adeguata sulla natura a consumazione prolungata dell'ipotesi di reato, deve essere annullato il provvedimento che applica il sequestro a un valore corrispondente al profitto del reato di truffa aggravata a decorrere dalla fase iniziale dell'attività illecita.
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