Data: 16/08/2011 11:00:00 - Autore: Luisa Foti
Nell'ambito dei delitti contro la moralitā pubblica e il buon costume, con la sentenza 29984, depositata il 27 luglio 2011, la terza sezione penale ha stabilito che č configurabile il delitto di favoreggiamento ma non quello di sfruttamento laddove non č emerso in giudizio quali proventi l'imputato abbia tratto dall'attivitā consistita nell'accompagnare la persona dedita al meretricio nel luogo di esercizio della prostituzione. Nella parte motiva della sentenza, la terza sezione penale del Palazzaccio ha poi avuto modo di precisare che i reati di sfruttamento e di favoreggiamento dell'altrui prostituzione possono ben concorrere tra loro in quanto hanno per oggetto condotte autonome e distinte: l'una č finalizzata a trarre vantaggi economici o altre utilitā giuridicamente rilevanti per l'agente, l'altra si risolve nell'agevolare l'attivitā di meretricio a prescindere da un eventuale profitto economico o altra utilitā in favore dell'agente.
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