Data: 14/08/2011 11:00:00 - Autore: Luisa Foti
Nell'ambito dei reati contro il patrimonio, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, ha stabilito che per la configurabilit� del delitto di rapina non si richiede, da parte dell'agente, lo scopo di procurare a s� a ad altri un profitto di natura economica ma � al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi pure per uno scopo di ritorsione o di vendetta. I giudici della seconda sezione penale (sentenza n. 31072/20111), in una sola pagina di motivazione, hanno infatti confermato la decisione del giudice del merito che ha applicato la norma incriminatrice contenuta nell'articolo 629 Cp, escludendo la fattispecie pi� lieve di minaccia, nei confronti dell'agente che si � impossessato in modo violento dell'orologio appartenente alla donna cui era legato sentimentalmente come ritorsione dopo la fine del rapporto.
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