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Data: 30/08/2011 11:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani Aver giustizia è ora un lusso riservato a magnati, ricchi o almeno solidi benestanti e la norma-apripista che ha assoggettato al balzello anche il RITO del LAVORO si colora di particolare gravità per chi ha a cuore i diritti dei lavoratori e di chi è in disagio sociale; ne va anche del corretto dipanarsi delle relazioni industriali. Si odono in questi giorni levarsi timide voci in tal direzione anche da parte di grandi capitani d'industria che si avvedono, purtroppo con tardiva lungimiranza, dell'impraticabilità di politiche destinate sempre più ad affossare che a tentare di rilanciare il Paese. In tempi di un'Italia in avvitamento verticale (stiamo ancora meglio della Grecia e della Spagna? potete tranquillizzarmi?) ogni manovra, anche la più iniqua, appare giustificata. Ma il buon senso contadino non avrebbe difficoltà a snocciolare quelle efficaci davvero. E così nell'idrovora di un ceto politico che, tra una spigola in crosta parlamentare a tre euro ed un sorvolo in elicottero (adibito a spegnimento incendi utilizzato in piena estate per andare alla sagra della lumaca o dell'uva cimiciara), non conosce più il pudore, nella manovra finisce dentro veramente di tutto. Povere festività civili, simboli di una Nazione che ha saputo rialzarsi dopo la disfatta. Ricordate, ad esempio, che per i ricorsi tributari notificati dal 7 lug '11 si paga il contributo unificato. Pregate, quindi, il buon Dio che la Vostra controversia prossima ventura con il fisco, magari sacrosanta ed ultralegittima, sia bagatellare, altrimenti saranno guai seri soltanto ad avviare la contestazione. Chi ha da improntare sull'unghia €1.500 per contrastare una cartella pazza? Per le infrazioni stradali sanzionate in modo tenue il problema non si pone manco più: dubbie od ingiuste, meglio pagare e zitti perché il contributo unificato 'costerebbe' quasi la stessa cifra ed i GdP non liquidano quasi mai le spese di giustizia! In precedenza, l'elencazione tassativa dei processi e delle procedure per i quali era dovuto il contributo unificato di ISCRIZIONE A RUOLO lasciava intendere l'esclusione di tutti gli altri. E, quindi, il contributo unificato non si applicava al processo tributario come era stato chiarito dalla circolare n. 21/E del 27 feb '02; in tale circolare si precisava che la speciale giurisdizione tributaria, disciplinata dal D. L.vo 31 dic 1992, n°546, non poteva essere assoggettata al contributo unificato, sia perchè il giudizio tributario non era elencato nel novero di quelli soggetti al contributo unificato, sia perchè nel processo tributario non era dovuta la preesistente tassa di iscrizione a ruolo, che venne assorbita nel contributo unificato. Invece, con l'approvazione della manovra correttiva 2011 il legislatore ha introdotto nell'ambito del processo tributario il contributo unificato. Con riguardo a tale balzello, occorre segnalare che l'art. 37, co. 6), lett. t) del D.L. n°98/'11 ha introdotto un ulteriore comma 6-quater all'art. 13 del D.P.R. n° 115/2002, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”. La nuova formulazione contempla che, in relazione ai ricorsi, principale e incidentale, proposti avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, è dovuto il contributo unificato sulla base dei seguenti scaglioni del valore della lite: Valore della controversia Importo del contributo unificato sino a 2.582,28 euro 30 euro superiore a 2.582,28 e sino a 5.000 euro 60 euro superiore a 5.000 e sino a 25.000 euro 120 euro superiore a 25.000 e sino a 75.000 euro 250 euro superiore a 75.000 e sino a 200.000 euro 500 euro superiore a 200.000 euro 1.500 euro. Viene conseguentemente abrogata l'applicazione dell'imposta di bollo in materia di ricorsi avanti alle Commissioni Tributarie. Si ricorda, peraltro, che, per la determinazione dell'importo del contributo unificato, il valore della lite, in base all'art. 12, co. 5), D.Lgs. n°546/'92, corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Per gli atti per i quali sono irrogate le sole sanzioni, invece, il valore della lite è costituito dalla somma di queste. Il nuovo sistema prevede una maggiorazione pari alla metà del contributo unificato dovuto qualora all'atto della presentazione del ricorso non venga indicato anche uno solo dei DATI obbligatori. Il che nella specifica materia tributaria si colora di paradossale. E' proficuo ed utile tener presente che nei processi tributari, in base a quanto precisato dall'art. 37, co. 6), lett. u) che ha introdotto un nuovo comma 3-bis nell'art. 14 del succitato D.P.R. n°115/'02, il valore della lite deve risultare da apposita DICHIARAZIONE resa dalla parte ricorrente nelle conclusioni del ricorso. In altri termini, il contribuente deve apporre in calce al ricorso l'attestazione del valore della controversia in atto sulla cui correttezza vigileranno gli uffici della segreteria delle Commissioni Tributarie. Deve essere riportato in ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata anche nel caso in cui il ricorso sia presentato da un difensore abilitato. Tra i dati obbligatori ovviamente è contemplato anche il codice fiscale. |
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