Data: 28/08/2011 10:01:00 - Autore: Luisa Foti
In tema di matrimonio dello straniero nella Repubblica, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 depositata il 25 luglio scorso, ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente alle parole �nonch� un documento attestante la regolarit� del soggiorno nel territorio italiano�. In Particolare, la Corte, ha ritenuto costituzionalmente illegittima la modifica che la legge del 2009 ha apportato all'art.116. In particolare, il legislatore aveva introdotto una ulteriore condizione per contrarre matrimonio: accanto al nulla osta, lo straniero doveva presentare un documento attestante la regolarit� del soggiorno nel territorio italiano. Proprio su tale ultima modifica apportata dal legislatore � caduto il giudizio negativo della Corte. Dichiarando costituzionalmente illegittima la modifica del 2009, la Corte, a sostegno della sua decisione, ha spiegato che la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorch� uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 gi� disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti matrimoni di comodo. Al legislatore italiano - ha precisato la Consulta - � consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari in Italia. Tali norme, per�, devono costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale, implicati dalle scelte legislative in materia di disciplina dell'immigrazione, specialmente quando esse siano suscettibili di incidere sul godimento di diritti fondamentali, tra i quali rientra quello di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali.
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