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Data: 01/09/2011 11:00:00 - Autore: Luisa Foti Nell'ambito della Convenzione di Schengen e del mandato di arresto europeo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25879/2011 ha stabilito che la nozione di residenza, che rileva agli effetti dell'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati Membri (l. n. 69 del 2005), presuppone l'esistenza di un reale radicamento, non estemporaneo ma consolidato, dello straniero nello Stato, la dimostrazione che lo straniero disponga in Italia di una dimora abituale in cui intenda abitare in modo stabile e per un apprezzabile periodo di tempo e l'esistenza di un legame con il territorio, che costituisca la sede principale, anche se non esclusiva, dei suoi interessi affettivi, lavorativi, professionali, economici e o culturali. La vicenda che ha portato la Cassazione a ribadire tali principi ha per protagonista una madre arrestata in quanto destinataria di mandato d'arresto europeo e di un mandato di cattura emesso da un tribunale rumeno per il delitto di omicidio colposo in danno dei suoi figli. All'udienza di convalida, avendo l'arrestata dichiarato di non acconsentire alla consegna e di voler espiare in Italia la pena, la Corte di appello, pur dichiarando la sussistenza dei presupposti per la consegna, aveva stabilito che la pena di anni tre di reclusione venisse eseguita in Italia. Su ricorso del Procuratore (che aveva sostenuto la violazione dell'art. 18 della legge sul m.a.e) la Corte, annullando con rinvio la sentenza impugnata, ha indicato i parametri (insussistenti nel caso di specie) che consentono l'affermazione della stabilità della presenza di una persona nel territorio dello Stato agli effetti delle norme sul mandato di arresto europeo. In particolare, ha spiegato la sesta sezione penale, “la nozione di "residenza", valorizzabile agli effetti dell'applicazione dei diversi regimi di consegna, previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, presuppone: a) l'esistenza di un radicamento reale, non estemporaneo e consolidato, dello straniero nello Stato, tra i cui indici necessari, anche se non sufficienti, si pone in primo luogo quello della formale iscrizione o residenza anagrafica nel territorio italiano; b) la dimostrazione che l'interessato, non solo disponga in Italia di una sua dimora abituale, intesa come "abitudine della dimora", compatibile anche con frequenti allontanamenti (eventualmente determinati dall'organizzazione e dalle esigenze della vita moderna), ma anche che egli intenda permanere nel territorio italiano in modo stabile e per un apprezzabile periodo di tempo; c) l'ulteriore conclusiva evidenza che l'interessato abbia ragionevolmente istituito nel territorio dello Stato, con continuità temporale e sufficiente stabilità di legami con il territorio stesso, la sede principale, anche se non esclusiva, dei suoi interessi affettivi, lavorativi, professionali, economici e o culturali”. |
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