Data: 07/09/2011 11:00:00 - Autore: L.S.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17996 del 1° settembre 2011, ha stabilito che il cittadino marocchino in possesso del permesso di soggiorno ma non della carta di soggiorno può ottenere le prestazioni di cui all'art. 12 legge n. 118/1971 (pensione di inabilità). La Suprema Corte, rigettando il ricorso dell'INPS avverso la sentenza con cui la Corte di Appello condannava l'Istituto a corrispondere al cittadino extracomunitario la pensione di inabilità, ritiene opportuno un breve riepilogo del quadro normativo e di quello giurisprudenziale di riferimento caratterizzato da diverse pronunce della Corte Costituzionale. La disciplina di riferimento è costituita dall'art. 12 della L. n. 118 del 1971, dall'art. 80, comma 19, della L. n. 388 del 2000, nonché dall'art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998. In riferimento all'art. 80 della L. 388/2000, sono intervenute diverse pronunce del Giudice delle Leggi che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari solo perché gli stessi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno e ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. I Giudici di legittimità ritengono corretta ed adeguata la motivazione della Corte d'Appello che ha disatteso le censure proposte avverso la sentenza di primo grado condividendone il percorso argomentativo in ragione del quale il Tribunale ha disapplicato l'articolo 80, comma 19 della L. n. 388 del 2000 in quanto norma interna che violava il diritto comunitario. Infatti l'art. 41 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea ed il Regno del Marocco firmato il 27 aprile 1976, recepito con regolamento CEE n. 2211/78, prevede che i lavoratori cittadini marocchini godano, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli stati membri nei quali essi sono occupati.
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