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Data: 15/09/2011 10:00:00 - Autore: Luisa Foti Nell'ambito del fallimento, la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha stabilito con una recente sentenza (n. 18762, depositata il 13 settembre 2011) che la nullità della procedura prefallimentare, pronunciata dalla Corte di Appello, “travolge tutti gli atti conseguenziali, ivi inclusi il giudizio di cognizione di primo grado, la sentenza relativa ed il giudizio di secondo grado (art 159 c.p.c.), mentre non fa neppure salvi situazioni, fatti ed effetti riferibili alla fase anteriore, che possano valere come vincoli assoluti per il giudice fallimentare riguardo ad una nuova dichiarazione di fallimento. La Corte, nel decidere il caso oggetto della decisione, ha precisato che la procedura prefallimentare non può paragonarsi ad un processo di cognizione ordinaria, essendo essa di natura inquisitoria, compatibile con la necessaria audizione delle parti, pur nella sommarietà delle prove acquisibili, tra cui quelle rilevabili e attuabili d'ufficio dal giudice. Insomma, questa mira ad accertare con celerità e senza cognizione piena la sussistenza «attuale» dei presupposti per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore. In questi modo la conseguente sentenza positiva costituisce il punto d'avvio per il giudizio di cognizione ordinaria in ordine a quegli stessi presupposti. |
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