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Data: 23/09/2011 11:00:00 - Autore: N.R. Non perde il diritto al mantenimento l'ex moglie che ha vissuto il suo matrimonio "a distanza". Lo afferma la corte di Cassazione (sentenza 19349/2011 della Prima sezione civile) che ha respinto il ricorso di un ex marito che voleva sottrarsi all'obbligo del mantenimento perché con la sua ex si era visto solo ogni tanto per qualche fine settimana e nei periodi delle vacanze estive. Una coppia aperta insomma dove ciascuno viveva a casa sua. Secondo la Cassazione però "la mancata convivenza puo' trovare ragione nelle piu' diverse situazioni o esigenze, e va comunque intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per se' non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi, ed alla quale comunque non puo' attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio". Nel caso di specie il motivo che aveva portato la coppia a vivere un matrimonio a distanza risiedeva essenzialmente su ragioni lavorative. Inizialmente lui si era dovuto trasferire da Roma al nord Italia mentre lei, insegnante, era rimasta a vivere a casa della madre. La Corte ha rilevato peraltro che nella coppia c'era anche una disparità economica a svantaggio della moglie e quindi correttamente i giudici di merito nell'ambito del procedimento di separazione avevano imposto all'ex marito di pagare un mantenimento. L'ex marito ricorrendo in Cassazione aveva sostenuto che le nozze a distanza avevano determinato la mancata realizzazione dell'essenza del matrimonio a questa tesi è stata respinta perché la Corte ha ritenuto che anche le nozze a distanza non estinguono i diritti doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio. |
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