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Data: 24/09/2011 11:00:00 - Autore: N.R. La Corte di Cassazione occupandosi di una controversia avente ad oggetto la richiesta risarcitoria di un extracomunitario investito sulle strisce pedonali richiamato una serie di principi in materia di risarcimento danno. Il primo è quello che la liquidazione del danno morale non può essere basata su una percentuale del danno biologico ma deve costituire oggetto della complessiva considerazione di tutte le conseguenze non patrimoniali del fatto. Il secondo è che se il danneggiato è un immigrato irregolare il danno patrimoniale potrebbe essere ridotto. L'uomo dopo essere stato investito aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti compresi quelli morali e quelli patrimoniali. I giudici di merito gli avevano però negato il danno patrimoniale ed avevano liquidato il danno morale in una misura molto più contenuta rispetto a quanto di prassi accade. La causa era quindi finita in Cassazione dove il ricorrente aveva sostenuto che la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto dei criteri normalmente utilizzati dalla giurisprudenza per la quantificazione di tale voce di danno che di prassi considerano una somma che va da un terzo alla metà dell'importo attribuito come risarcimento del danno biologico. Secondo la Suprema Corte "il principio per cui il danno morale doveva essere quantificato in una percentuale del danno biologico esprimeva un orientamento di massima, da porre a base di una valutazione di carattere essenzialmente equitativo, quindi non censurabile per ragioni di merito" ma "la più recente giurisprudenza di questa Corte ha escluso che il danno morale possa essere rigidamente quantificato in una percentuale del danno biologico, dovendo invece costituire oggetto della complessiva considerazione di tutte le conseguenze non patrimoniali del fatto illecito (cfr. Cass. civ. SU. 11 novembre 2008 n. 26972)". I giudici di Piazza Cavour affrontano poi la questione del danno patrimoniale che i giudici di merito non avevano riconosciuto. La Corte pur respingendo il ricorso per varie ragioni ha fatto notare che il pedone investito era un extracomunitario non in condizione di avere un lavoro ed un reddito regolari ma il danneggiato aveva chiesto liquidarsi una somma assusmendo come reddito base il triplo della pensione sociale, in applicazione dei principi applicabili ai minori, ai disoccupati od ai lavoratori stagionali. La suprema Corte sul punto ha fatto notare che "i cittadini extracomunitari vengono appositamente in Italia alla ricerca di un lavoro e di un reddito" e per questo "la Corte di appello avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui ha escluso di poter liquidare il danno in base ai principi applicabili ai soggetti che solo momentaneamente, per ragioni di eta, o per cause contingenti, si trovino nellimpossibiiità di produrre un reddito, pur essendo certo ed incontestabile che una tale possibilità possedevano, esercitavano ed avrebbero continuato ad esercitare". Ciò non toglie - scrivono gli ermellini - che utilizzando il criterio del triplo della pensione sociale sarebbe stato possibile apportarvi delle limitazioni e dei correttivi, in considerazione della precarietà della posizione del lavoratore extracomunitario nel nostro paese. |
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