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Data: 25/09/2011 11:00:00 - Autore: N.R. Non c'è bisogno che il condomino specifichi le ragioni per cui chiede all'amministratore di prendere visione o di estrarre copia di documenti contabili. La richiesta, secondo la Cassazione può essere fatta in qualsiasi tempo e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. Naturalmente l'esercizio di tale facoltà non deve ostacolare l'attività di amministrazione e non deve presentarsi come contraria ai principi di correttezza o risolversi in un peso economico per il condominio (dovendo in tale ultima ipotesi farsi gravare i costi dell'operazione compiute solo su chi ha fatto la richiesta). La decisione arriva dalla seconda sezione civile della Corte (sentenza numero 19210/2011) che peraltro ha chiarito che il rifiuto di estrarre copia dei documenti contabili, ove non sia dimostrata l'impossibilità di dare corso la richiesta perché pervenuta a poche ore dall'inizio alla seduta, dà luogo a responsabilità e all'annullamento della delibera eventualmente presa dall'assemblea. Il caso esaminato da Piazza Cavour riguarda una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare durante la quale era stato approvato il bilancio consuntivo di lavori effettuati e del relativo piano di riparto. Un condomino però aveva lamentato non avere avuto la possibilità di visionare la documentazione relativa, non avendo l'amministratore provveduto a mostrargliela nonostante la sua esplicita richiesta prima dell' assemblea. In primo grado il tribunale aveva fatto notare che "la lamentata inibita visione dei documenti di spesa, in una sola occasione anteriore alla riunione assembleare, non potrebbe comunque inficiare la validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo, venendo in questione solo una presunta inadempienza dell' amministratore e non potendosi, invece, con figurare una radicale impossibilità di accedere ai documenti inerenti alla gestione del condominio". La Corte d'Appello che ha riformato la sentenza di primo grado ha messo in evidenza che la facoltà del condomino di ottenere copia della documentazione contabile non è fine a se stessa essendo invece finalizzata ad un'attività di controllo non solo formale sull'attività dell'amministratore. Paralizzare questa possibilità di controllo influisce quindi negativamente sulla legittimità della delibera. Anche la Suprema Corte ha dato ragione al condomino richiamando i principi già affermati dalla giurisprudenza della stessa Cassazione in tema di comunione dei diritti reali ed ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello laddove ha ritenuto che la richiesta del condomino fosse finalizzata "ad una consapevole e documentata partecipazione all' assemblea condominiale che avrebbe dovuto approvare il bilancio consuntivo dei lavori di manutenzione straordinaria e il piano di riparto delle spese" |
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