Data: 08/10/2011 10:30:00 - Autore: L.S.
In tema di licenziamento del lavoratore per giusta causa, incombe sul datore di lavoro l'onere della prova della realizzazione da parte del lavoratore di un comportamento che integri una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto ed, in particolare, di quello fiduciario, con riferimento non al fatto astrattamente considerato bens� agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualit� del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nell'organizzazione dell'impresa, nonch� alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensit� dell'elemento volitivo. Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 20385 del 5 ottobre 2011, ha altres� precisato che la valutazione della gravit� dell'infrazione e della sua idoneit� ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimit�, se congruamente motivato.
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