Data: 28/07/2003 - Autore: Marina Demaria
La sentenza della Consulta n. 240 del 15/7/2003 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimit� costituzionale dell'art. 6 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e degli artt. 6 e 8 del medesimo regio decreto, sollevate in riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. Di conseguenza ha stabilito che non viola i principi del giusto processo l'apertura d'ufficio della procedura fallimentare. In particolare, se il tribunale acquisita nelle forme di legge la notizia di una situazione di fatto nella quale si profilano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 legge fall. � tenuto ad aprire il procedimento per accertare la sussistenza degli anzidetti presupposti, senza avere alcuna discrezionalit� al riguardo, essendogli del tutto preclusa dalla legge ogni valutazione di opportunit�. In tale ipotesi, dunque, l'iniziativa officiosa non solo � lecita, ma � addirittura "doverosa", non meno che nelle specifiche ipotesi (sub 4.1.) di dichiarazione di fallimento d'ufficio previste dalla legge fallimentare.
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