Data: 14/10/2011 10:30:00 - Autore: Marco Spena
Il trattenimento presso i centri di identificazione ed espulsione rappresenta una modalità esecutiva dell'espulsione disposta dal Prefetto cui consegue una significativa limitazione della libertà personale dello straniero espulso. Il secondo comma dell'art. 14 chiarisce che la limitazione della libertà personale deve avvenire con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della dignità. Praticamente la norma vuole ribadire che le esigenze politico-legislative, sottese alla disciplina dell'espulsione amministrativa, anche se pregiudicano provvisoriamente la sfera della libertà personale dello straniero, non pregiudicano la sua integrità fisica, psichica e morale, tutto ciò in armonia con le disposizioni del comma 3, dell'art. 13 Cost., diretto a punire qualsiasi violenza fisica o morale sulle persone, a prescindere dalla natura penale o amministrativa della misura o della sua durata, sottoposte a restrizioni di libertà. La disposizione in esame pare in linea anche con il dettato del comma 2, dell'art 27 Cost., ai sensi del quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Per quel che concerne il profilo dell'assistenza, il comma 2 dell'art. 14 t.u., trova il proprio riscontro nell'art. 32 Cost., comma 1, secondo cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. E' opportuno in questa sede richiamare l'art. 21 del d.P.R. n. 394 del 1999, regolamento di attuazione del testo unico. Il 1 comma dell'art 21 stabilisce che le modalità del trattenimento devono garantire i diritti fondamentali della persona. Da una prima lettura di quanto finora scritto sembrerebbe che all'interno del percorso legislativo disciplinante il trattenimento dei cittadini stranieri presso i C.I.E. non vi siano contraddizioni, almeno sul piano teorico-normativo. Sono garantite l'assistenza, il regolare svolgimento della vita in comune, gli interventi di socializzazione e la libertà di culto, naturalmente entro i limiti previsti dalla Costituzione. Io credo che bisognerebbe chiedere ai cittadini stranieri se in concreto tali garanzie siano effettivamente soddisfatte. Non si spiegherebbe diversamente l'intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 105 del 10 aprile 2001 ha chiarito che il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata fuori delle garanzie dell'art. 13 della Cost. Ma appunto di garanzie stiamo parlando, ed affrontando il principio da un punto di vista contrattualistico o civilistico che dir si voglia, non sempre la garanzia è indice di soddisfazione di determinati interessi. Lascio ai lettori una riflessione sull'argomento trattato, anche alla luce dei fatti di cui non di rado veniamo a conoscenza attraverso la cronaca giornalistica e televisiva.
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