Data: 15/10/2011 08:15:00 - Autore: L.S.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 36539 dell'11 ottobre 2011, ha ribadito che l'elemento discretivo tra le condotte descritte nell'art. 37, L. n. 689 del 1981 (che richiede nel soggetto agente la sola finalizzazione della condotta all'evasione, ossia esige che il fatto sia commesso con il dolo specifico consistente nel fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria) e quelle previste nell'art. 640 c.p. (che prevede l'ipotesi in cui il soggetto abbia agito non con il fine di non versare i contributi di legge, bensì con quello di conseguire, attraverso il mezzo fraudolento consistente nell'esporre fatti non corrispondenti al vero, l'ingiusto profitto rappresentato dalle somme indicate come corrisposte, ottenuto mediante il conguaglio di dette somme, in realtà non corrisposte, con i contributi effettivamente dovuti all'ente) è costituito dalla diversa finalizzazione dell'azione del datore di lavoro. Nel caso di specie un datore di lavoro aveva dichiarato falsamente, nelle denunce contributive inviate all'INPS, di aver corrisposto a una dipendente, a titolo di indennità di maternità, una somma maggiore rispetto a quella effettivamente erogata, realizzando così un ingiusto profitto ottenuto in seguito al conguaglio calcolato dallo stesso ente previdenziale sulla base dei falsi valori esposti nelle denunce pervenute. Inoltre, sempre lo stesso datore aveva dichiarato falsamente di aver sospeso l'attività produttiva ed aver anticipato per conto dell'INPS il trattamento CIG per un certo numero di dipendenti, mentre in realtà questi ultimi avevano proseguito ininterrottamente il loro lavoro. Il datore di lavoro veniva quindi condannato dai giudici d'appello per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e avverso tale decisione il datore ricorreva in Cassazione. Per la Suprema Corte il ricorso va rigettato, precisando che sono proprio le false indicazioni presenti nella denunce mensili inviate all'INPS e la presenza di un imponente artificio rappresentato dall'aver allegato alla dichiarazione relativa alla CIG anche un verbale di consultazione sindacale, a costituire l'artificio attraverso cui il datore di lavoro induce in errore l'Istituto previdenziale nel calcolare il conguaglio di somme di fatto mai corrisposte, con i contributi effettivamente dovuti. Corretta quindi, secondo i giudici di legittimità, la decisione della Corte d'Appello che ha ravvisato nella condotta del datore di lavoro tutti i requisiti del reato di truffa, quali dolo, artificio e raggiro, ingiusto profitto.
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