|
Data: 24/10/2011 09:00:00 - Autore: Luisa Foti Con la sentenza n. 21582 del 19 ottobre 2011, le Sezioni Unite civili hanno dichiarato la competenza del giudice di pace in ordine cause in cui si richiede il pagamento una somma di denaro non superiore ad 2.582,28 euro (dal 4/7/2009 Euro 5.000,00) circa un rapporto giuridico relativo ad un bene immobile (locazione, risarcimento del danno, risarcimento per gravi difetti del costruttore). La vicenda nasce dalla sentenza del giudice di Pace di Reggio Calabria che aveva dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere della controversia instaurata da un condominio nei confronti dell'impresa costruttrice per il risarcimento dei danni richiesti ex art. 1669 c.c. e in relazione a difetti di costruzione del fabbricato quantificati in 1820 euro. Il Tribunale di Reggio Calabria, dinanzi al quale era stata riassunta la causa, rilevava che, per essere stata fatta valere la responsabilità extracontrattuale del costruttore, la domanda aveva ad oggetto un bene mobile, id est, la somma di denaro richiesta in citazione, con conseguente competenza del giudice di pace adito. Investite della questione, in ragione di un ravvisato contrasto sincronico tra le sezioni semplici della Corte (sulla competenza del giudice di pace per le controversie aventi ad oggetto diritti reali o personali relativi a beni immobili nella sua competenza per valore), il massimo consesso di Piazza Cavour ha risposto che deve essere dichiarata la competenza del giudice di pace e non del tribunale. Le Sezioni Unite, dopo aver illustrato il contrasto interpretativo hanno spiegato che “deve essere dichiarata la competenza del giudice di pace, nei limiti della sua competenza per valore, in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato. Dalla cognizione del giudice di pace devono ritenersi escluse le sole azioni reali immobiliari - le azioni la cui causa petendi sia, cioè, costituita da un diritto reale – ma non quelle personali, ancorché riferite ad un immobile, che ben potranno essere conosciute, viceversa, dal giudice di prossimità. |
|