Data: 06/11/2011 10:30:00 - Autore: N.R.
Niente risarcimento danni a chi si � visto sospendere illegittimamente la patente. O meglio il risarcimento va riconociuto solo se si domostra di aver subito un danno effettivo. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (seconda sezione civile sentenza n. 22508/2011) chiarendo che il danno non � in re ipsa ed � pertanto necessario che l'automobilista dia la dimostrazione di un effettivo pregiudizio. La vicenda � stata portata al vaglio della Suprema Corte dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Catanzaro con la richiesta di annullare una sentenza con cui un giudice di pace aveva riconosciuto il risarcimento danni ad un automobilista a cui era stata illegittimamente sospesa la patente di guida per due mesi. La sospensione era stata anche annullata con una sentenza che ne aveva accertato l'illegittimit�. Nel ricorso si evidenziata tra le altre cose la mancanza di prova di un danno ingiusto risarcibile dato che agli atti non vi erano prove sulle attivit� concrete eventualmente impedite dalla sospensione della patente. Nella sentenza si evidenzia che l'illegittimit� dell'esercizio della funzione amministrativa pubblica non pu� bastare a far scattare il risarcimento dovendosi anche stabilire se c'� stato un evento dannoso, se questo evento sia qualificabile come ingiusto, se sia riferibile alla condotta della pubblica amministrazione e fosse ad essa imputabile non solo sulla base del dato oggettivo della illegittimit� del provvedimento ma anche sotto il profilo della esistenza di elementi di colpa. Quindi, si legge nella parte motiva, "neppure essendo stati allegati dall' attore e preteso danneggiato - l' elemento soggettivo della P.A. ed i concreti profili di danno effettivamente patiti, non solo la sentenza che ha accolto la sua domanda � erronea per violazione dei surriferiti principi informatori della materia, ma si pu� pure senz'altro, decidendo la causa nel merito per la non necessita di ulteriori accertamenti di fatto in dipendenza della evidente preclusione di ulteriori deduzioni o asserzioni sul punto (tali applicandosi anche al procedimento dinanzi al giudice di pace), rigettare definitivamente la domanda nel suo complesso per difetto di allegazione e prova al riguardo. E la sussistenza almeno dell'elemento oggettivo della fattispecie invocata integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di compensazione delle spese dell' intero processo".
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