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Data: 06/06/2010 - Autore: Roberto Cataldi La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9103 del 6 giugno scorso, ha affermato che la girata per l'incasso di un assegno non trasferibile ad un banchiere diverso dal trattario, identificata nella clausola per conoscenza e garanzia, apposta dal proprio cliente dopo che il titolo è stato girato dal prenditore apparente, è illegittima. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti decretato che tale operazione viola l'articolo 43 primo comma legge sugli assegni che obbliga la banca negoziatrice, nell'esecuzione del mandato conferito, all'osservanza dei doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della emissione e circolazione del titolo pervenutole. La violazione di tale dovere determina responsabilità risarcitoria, congiuntamente a quella della banca trattaria, la cui comparazione ha rilievo in sede di graduazione delle incidenze causali di ciascuna nella produzione dell'evento. |
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