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Data: 02/08/2003 - Autore: www.leggiditalia.it Secondo Sez. U, sent. n. 5619 del 10 aprile 2003 [?]: " Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie inerenti ai diritti e agli obblighi scaturenti dal contratto di appalto di opere pubbliche, a nulla rilevando che l'amministrazione committente abbia, successivamente all'aggiudicazione, fatto erroneo riferimento, ai fini dell'esecuzione, alla necessitā del provvedimento di controllo, data l'inidoneitā di questo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale ed aventi consistenza di diritti soggettivi, atteso che la giurisdizione si determina in ragione dell'intrinseca consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio, rientrando, d'altra parte, nei poteri del giudice ordinario stabilire, verificando in via incidentale la legittimitā e regolaritā dell'atto di controllo, se l'amministrazione abbia violato i patti contrattuali e vulnerato il diritto soggettivo dell'appaltatore a proseguire nel rapporto". La sentenza si colloca nell'alveo delle precedenti decisioni delle Sezioni Unite per cui gli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell'appalto (compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti), ma non riguardano anche la fase relativa all'esecuzione del rapporto [per tutte Sez. U., ord. n. 5640 del 18 aprile 2002, Soc. Ideacasa c. Comune di Fondi (rv 553842)]. Va quindi ribadito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie inerenti ai diritti e agli obblighi scaturenti dal contratto di appalto di opere pubbliche, a nulla rilevando che l'Amministrazione committente si sia avvalsa della facoltā di rescindere il rapporto con proprio atto amministrativo ai sensi dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, data l'inidoneitā di questo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale ed aventi consistenza di diritti soggettivi, o che l'appaltatore abbia formalmente impugnato tale atto, atteso che la giurisdizione si determina in ragione dell'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio, rientrando, d'altra parte, nei poteri del giudice ordinario stabilire, verificando in via incidentale la legittimitā dell'atto rescissorio, se l'Amministrazione abbia violato le clausole contrattuali e vulnerato il diritto soggettivo dell'appaltatore a proseguire nel rapporto. (Pasquale Fimiani) (News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it) |
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